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s) Legge provinciale 1 giugno 2023, n. 91)
Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”

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1)
Pubblicata nel supplemento 2 del B.U. 8 giugno 2023, n. 23.

Art. 29 (Mancata occupazione od occupazione abusiva di abitazioni riservate ai residenti)

(1) Il comma 1 dell’articolo 97 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Se un’abitazione soggetta al vincolo di cui all’articolo 39 o 40 è occupata da una o più persone non aventi diritto, si applica una sanzione pecuniaria pari a 5.000 euro.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 97 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Se l’abitazione illegittimamente occupata non è resa libera entro sei mesi dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione relativa alla violazione di cui al comma 1 o in caso di reiterazione della violazione di cui al comma 1 nei cinque anni successivi, si applica un’ulteriore sanzione pecuniaria pari a 20.000 euro.”

(3) Il comma 3 dell’articolo 97 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Se la comunicazione prevista dall’articolo 39, comma 4-bis, è omessa o tardiva rispetto al termine ivi stabilito, si applica la sanzione pecuniaria di 1.000 euro. Entro 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione il Comune avvia la procedura prevista dall’articolo 39, comma 4-bis, per l’indicazione di persone aventi diritto e per la dichiarazione dell’Istituto per l’edilizia sociale della volontà di prendere in locazione l’abitazione.”

(4) Dopo il comma 3 dell’articolo 97 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 4, 5 e 6:

“4. Qualora l’abitazione non venga messa a disposizione dell’Istituto per l’edilizia sociale o delle persone indicate dal Comune ai sensi e nei termini indicati dall’articolo 39, comma 4-bis, il soggetto proprietario deve corrispondere all’Istituto per l’edilizia sociale ovvero al Comune, per ogni mese di ritardata consegna, una sanzione pecuniaria pari a due volte e mezzo l’ammontare del canone di locazione provinciale.

5. Se il canone di locazione pattuito supera, in violazione dell’articolo 39, comma 1, o dell’articolo 40, comma 2, quello provinciale per abitazioni ovvero il canone di locazione previsto dall’articolo 40, comma 2, per autorimesse, posti auto e ulteriori pertinenze, per la durata della violazione si applica una sanzione pecuniaria pari a cinque volte l’importo eccedente, ma, comunque, non superiore al limite massimo di 15.000 euro. Se il contratto di locazione non viene rettificato entro 45 giorni dall’ordinanza ingiunzione, adeguando il canone di locazione a quello provinciale, si applica un’ulteriore sanzione pecuniaria pari a 10.000 euro. Le modalità di calcolo del canone di locazione provinciale e l’eventuale soglia per l’avvio del procedimento sanzionatorio possono essere specificate con regolamento. Resta in ogni caso salvo il diritto del locatario/della locataria alla restituzione degli importi non dovuti.

6. La persona che occupa l’alloggio, che sia stata informata per iscritto sugli obblighi derivanti dal vincolo di cui all’articolo 39 prima o contestualmente al perfezionamento del titolo necessario all’occupazione, risponde in solido con il soggetto proprietario o usufruttuario dell’abitazione per il pagamento delle sanzioni indicate ai commi 1 e 2. Il precedente periodo non si applica in caso di abitazioni occupate per finalità turistiche in violazione dell’articolo 39.”

(5) Il comma 1-bis dell’articolo 97 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è abrogato.

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