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s) Legge provinciale 1 giugno 2023, n. 91)
Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”

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1)
Pubblicata nel supplemento 2 del B.U. 8 giugno 2023, n. 23.

Art. 31  (Modifica delle norme transitorie di cui all’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9)

(1) All’articolo 103, comma 2 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: “Le autorizzazioni e i nulla osta paesaggistici già rilasciati mantengono la loro efficacia.”

(2) L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è soppresso.

(3) Nel comma 6-bis dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, le parole: “prima del 1° luglio 2020” sono soppresse.

(4) Il comma 6-ter dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“6-ter. Se per violazioni del vincolo assunto ai sensi dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, eventualmente anche in combinato disposto con il comma 2 del presente articolo, e dei vincoli di cui all’articolo 39 della presente legge è prevista l’applicazione di sanzioni pecuniarie di entità diversa, per le violazioni dei vincoli assunti ai sensi dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, eventualmente anche in combinato disposto con il comma 2 del presente articolo, si applica la sanzione più favorevole, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con ordinanza ingiunzione. In nessun caso è ammessa la ripetizione di quanto pagato.”

(5) Il comma 8 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“8. Qualora lo stato di fatto di un immobile esistente risulti non conforme alla planimetria depositata presso il Comune oppure non risulti chiaramente dalle predette planimetrie, l’interessato/l’interessata può chiedere l’adeguamento delle planimetrie allo stato di fatto, se dimostra con mezzi idonei, anche attraverso denunce catastali storiche, che la non conformità risale a prima dell’entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, e che alla data di realizzazione dell’immobile poteva essere autorizzata. L’adeguamento è effettuato tramite permesso di costruire ed è ammissibile soltanto se non è possibile una sanatoria ai sensi dell’articolo 95. Il contributo di intervento è dovuto nella misura prevista alla data di rilascio del permesso di costruire.”

(6) Il comma 13 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“13. Il regolamento comunale di cui all’articolo 39, comma 6, ha in ogni caso a oggetto anche i vincoli imposti in base a leggi precedenti ai fini della tutela del fabbisogno abitativo della popolazione residente. Il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 39, comma 6, può avere a oggetto anche i vincoli imposti in base a leggi precedenti ai fini della tutela del fabbisogno abitativo della popolazione residente.”

(7) Dopo il comma 14 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“14-bis. Se il Comune fornisce la prova che al momento dell’individuazione della zona era stata prevista per l’edilizia agevolata, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, una quota di superficie e volumetria edificabile superiore a quella prevista dall’articolo 24, comma 3, si applica l’articolo 24, comma 3-bis.”

(8) Il primo periodo del comma 18 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: “La disciplina di cui all’articolo 104, comma 2, non si applica agli obblighi di convenzionamento in misura inferiore al 100 per cento che si basano su convenzioni urbanistiche rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 23, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10, e su altri accordi tra privati e comuni, a condizione che tali accordi siano stati approvati con deliberazione del Consiglio comunale entro il 5 ottobre 2018.”

(9) Dopo il comma 19 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“19-bis. Ogni riferimento al direttore/alla direttrice del Front office per le pratiche edilizie e paesaggistiche contenuto nelle leggi provinciali, nei regolamenti provinciali e comunali, nelle deliberazioni comunali di nomina e di definizione del trattamento economico, negli attestati di qualificazione e negli atti giuridici di qualsiasi natura comunque denominati è da intendersi come riferimento al/alla responsabile del Front office per le pratiche edilizie e paesaggistiche.”

(10) La lettera b) del comma 22 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituita:

“b) creazione o cessione di diritti edificatori in zone edificabili da individuare o esistenti all’interno o all’esterno dell’area insediabile; il commercio al dettaglio può essere oggetto di accordi urbanistici soltanto insieme alla realizzazione prevalente e contestuale di volumetria destinata ad abitazioni, fermo restando che la volumetria destinata al commercio al dettaglio non può superare il 20 per cento della volumetria creata con l’accordo urbanistico, oppure in zone miste.”

(11) Dopo il comma 24 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 25, 26, 27 e 28:

“25. L’articolo 61 si applica anche alle zone individuate nel piano urbanistico.

26. Per le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, il cui importo dipende dalla gravità dell’abuso o dall’entità dell’opera o per le quali è fissato un importo minimo e massimo, con regolamento di esecuzione, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, sono stabilite le disposizioni di dettaglio per la loro determinazione.

27. Su richiesta del/della titolare del permesso di costruire, il Comune integra, anche in un secondo momento, il permesso di costruire con un certificato attestante che l’intervento autorizzato dal permesso di costruire è annoverato fra le definizioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

28. In attesa dell’approvazione di un nuovo piano di settore, le stazioni bicigrill e le stazioni di ristoro previste al momento dell’entrata in vigore della presente legge dal piano delle piazzole di servizio, approvato ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2007, n. 50, possono essere realizzate anche dopo l’entrata in vigore della presente legge.”

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