(1) Il comma 1 dell’articolo 57 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“1. Il piano di attuazione (PdA) viene elaborato per nuove zone miste da individuare e per le aree per le quali la presente legge o il piano comunale lo preveda. I piani di attuazione possono essere elaborati anche per altre aree. La ripartizione provinciale competente provvede a evidenziare i piani di attuazione nel piano comunale per il territorio e il paesaggio e/o nel piano paesaggistico.”
(2) Il comma 2 dell’articolo 57 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Con il piano di attuazione viene garantito l’uso e l’allestimento efficiente e di qualità degli spazi pubblici e privati. Il piano di attuazione si basa sull’equa ripartizione, tra tutti i soggetti proprietari degli immobili interessati, dei diritti edificatori e del connesso obbligo, in capo a soggetti proprietari e assegnatari, di assunzione della quota dei costi effettivi di elaborazione del piano di attuazione, di progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, di cessione delle relative aree nonché di una quota dei costi delle opere di allacciamento della zona agli impianti esistenti al di fuori della stessa. Tale quota dei costi per i lavori di allacciamento della zona agli impianti esistenti all’esterno della stessa non deve superare il 3 per cento dei costi di costruzione di cui all’articolo 80, comma 1, rapportati alla volumetria ammessa dal piano di attuazione. L’obbligo di corrispondere la quota dei costi sorge indipendentemente dall’attività edificatoria del soggetto proprietario o assegnatario. Nella quota di partecipazione ai costi di cui al presente comma è compreso il contributo di urbanizzazione primaria dovuto ai sensi del regolamento del Comune interessato. Se tale quota di partecipazione ai costi è invece inferiore al contributo di urbanizzazione primaria dovuto per regolamento, anche la differenza è dovuta. Il piano di attuazione disciplina inoltre il recupero proporzionale del plusvalore di pianificazione di cui all’articolo 19. Nelle zone miste in cui l’80 per cento dell’indice di edificabilità territoriale stabilito risulta già sfruttato e almeno la metà della volumetria esistente ha la destinazione d’uso di cui all’Art. 23, comma 1, lettera a), l’obbligo dei soggetti proprietari di sostenere i costi di elaborazione del piano di attuazione è limitato proporzionalmente al valore aggiunto creato dal piano di attuazione per i rispettivi lotti edificabili.”
(3) Al numero 4) della lettera a) del comma 4 dell’articolo 57 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: “all’edilizia agevolata” sono sostituite dalle parole: “all’edilizia agevolata e/o alle abitazioni a prezzo calmierato”.
(4) Il comma 9 dell’articolo 57 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“9. L’incarico per la redazione di un nuovo piano di attuazione per zone miste con una superficie superiore a 5.000 m2 o per zone produttive con una superficie superiore a 10.000 m² è assegnato mediante concorso. Per le zone produttive destinate all’insediamento di un’unica impresa si può prescindere dal concorso.”
(5) Dopo il comma 9 dell’articolo 57 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“10. Salva la disposizione di cui al comma 9, l’ente competente per l’approvazione può fare proprio il piano di attuazione redatto e presentato da soggetti privati.”