(1) Le procedure per l'approvazione di piani e progetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultavano già avviate possono essere concluse in base alle norme e alle disposizioni procedimentali in vigore fino a tale data. Tramite modifica dei piani di attuazione vigenti, nelle zone miste possono essere previste, anche ai fini degli articoli 19 e 24 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, abitazioni a prezzo calmierato di cui all’articolo 40 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche.
(2) Il comma 3 dell’articolo 24 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, non si applica alle zone residenziali la cui individuazione al fine della creazione di diritti edificatori sulla base di accordi urbanistici è stata avviata ai sensi dell’articolo 20 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, prima dell’entrata in vigore della presente legge.
(3) Nessuno può essere sanzionato per la violazione del vincolo assunto ai sensi dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, se il fatto non costituisce più una violazione del vincolo di cui all’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con ordinanza ingiunzione. In nessun caso è ammessa la ripetizione di quanto pagato.
(4) Se il vincolo assunto ai sensi dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 nelle versioni vigenti fino all’entrata in vigore della presente legge ed il vincolo assunto ai sensi dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, come modificato dalla presente legge, comportano l’applicazione di sanzioni di entità diversa, per le violazioni ai vincoli assunti prima dell’entrata in vigore della presente legge si applica la sanzione più favorevole, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con ordinanza ingiunzione. In nessun caso è ammessa la ripetizione di quanto pagato.
(5) Nessuno può essere sanzionato per la violazione del vincolo assunto ai sensi dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, nelle versioni vigenti fino all’entrata in vigore della presente legge, se il fatto, alla data di entrata in vigore della presente legge, non costituisce più una violazione, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con ordinanza ingiunzione. In nessun caso è ammessa la ripetizione di quanto pagato.