(1) Ferme restando le disposizioni in materia di tutela della salute dei non fumatori, l’amministrazione e la direzione di locali di pubblico spettacolo e trattenimento sono tenute a esigere rigorosamente l’osservanza del divieto di fumare negli ambienti dove tale divieto è previsto per motivi di sicurezza.
(2) Nella sala e nelle sue dipendenze il personale di servizio deve far sì che il pubblico non si trattenga nei passaggi che servono per accedere ai posti a sedere.
(3) Tutte le uscite e le vie di esodo devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale che possa ostacolare l’esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio.
(4) Al fine di garantire la chiamata dei servizi di soccorso, nel locale o luogo di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere verificato il funzionamento dell’impianto di telecomunicazione, da garantirsi soprattutto in caso di carente copertura della rete telefonica mobile.