(1) Ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale ciascun pediatra deve avere la disponibilità di uno studio professionale nel quale esercitare l'attività prevista dal presente accordo. Tale studio, che è uno studio privato, non necessita di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'articolo 193 del R.D. 27.7.1934 n. 1265, ne rientra nelle attività da autorizzare ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale n. 7/2001.
(2) Lo studio del pediatra deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della professione, di sala d'attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonei e disporre di un recapito telefonico. Per i pediatri che instaurano un rapporto di convenzione per l'assistenza primaria dopo l'entrata in vigore del presente accordo, parte integrante delle dotazioni indispensabili per la verifica dell'idoneità dello studio di cui all'articolo 17, comma 5, è il possesso e l'utilizzo di apparecchiature e programmi informatici atti ad assicurare la gestione della scheda sanitaria individuale, l'elaborazione di dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, la stampa delle prescrizioni farmaceutiche e degli accertamenti bio-umorali e strumentali. Lo studio del pediatra deve avere inoltre un indirizzo di posta elettronica da comunicare al Comprensorio.
(3) Al fine di tutelare i diritti delle persone portatrici di handicap, i pediatri che instaurano un rapporto convenzionale di assistenza primaria dopo l'entrata in vigore del presente accordo, nonché i pediatri che cambiano la sede dello studio professionale, devono avere la disponibilità di uno studio professionale facilmente accessibile. In ogni caso, tutti i pediatri che esercitano la loro attività in studi non accessibili ai portatori di handicap, si impegnano ad effettuare in alternativa alle visite ambulatoriali, visite domiciliari in caso di gravi e comprovati deficit della deambulazione accertati dallo stesso pediatra.
(4) Se lo studio, di cui al comma 1, è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche o sanitarie soggette ad autorizzazione, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture.
(5) Lo studio professionale dei pediatri iscritti negli elenchi salvo quanto previsto in materia di continuità assistenziale, deve essere aperto agli aventi diritto per cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì, secondo il seguente orario settimanale minimo determinato autonomamente dal pediatra in relazione alla necessità degli assistibili iscritti nel suo elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza.
| | Nr. iscritti | ore |
fino a 400 | 7,5 |
da 401 fino a 600 | 10 |
da 601 fino a 800 | 12,5 |
da 801 fino a 1.000 | 15 |
oltre 1.001 | 17 |
(6) Nei giorni di attività, l'orario di apertura nel rispetto dell'orario settimanale minimo dovrà essere di norma ugualmente ripartito, prevedendo una oscillazione giornaliera massima in eccesso/difetto, di 1 ora. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Direttore del Comprensorio a seguito di richiesta del pediatra. L'apertura dello studio deve essere assicurata per almeno una fascia pomeridiana o mattutina alla settimana, garantendo in tali fasce la presenza del medico in studio per tutte le ore giornaliere previste. Per fascia oraria pomeridiana si intende la fascia oraria dalle ore 14.00 alle ore 20.00.
(7) Il suddetto orario con il nominativo del pediatra, deve essere comunicato al Comprensorio e deve essere esposto all'ingresso dello studio e dello stabile. Eventuali variazioni devono essere adeguatamente motivate e tempestivamente comunicate al Comprensorio.
(8) Ai sensi del disposto della deliberazione della Giunta provinciale del 17 febbraio 2003, n. 406, per le disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento degli studi dei pediatri, si rinvia a separato provvedimento.