(1) La scelta del pediatra avviene nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria.
(2) Agli effetti del comma 1 la pediatria convenzionata è organizzata in via prioritaria per distretti o ambiti territoriali ai sensi delle disposizioni provinciali vigenti.
(3) Ciascun Comprensorio, anche ai fini dello svolgimento delle procedure di cui all'articolo 16 cura la tenuta degli elenchi dei pediatri convenzionati per l'erogazione dell'assistenza primaria, articolati per distretti o ambiti territoriali, come fissati con deliberazioni della Giunta Provinciale ai fini dell'esercizio della scelta da parte del cittadino.
(4) Per ciascun distretto o ambito territoriale, può essere iscritto soltanto un pediatra ogni 600 residenti o frazione superiore a 300 assistibili residenti in età compresa fra 0 e 6 anni risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente detratta la somma dei massimali limitati inferiori al rapporto ottimale (600) dei pediatri già iscritti nell'elenco.
(5) In deroga alla disciplina di cui al comma 4, al raggiungimento da parte dei pediatri già iscritti di un numero complessivo di scelte superiori al 85 per cento del totale dei massimali individuali è possibile l'inserimento di un nuovo pediatra.
(6) Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
(7) In caso di modifiche di ambito territoriale, anche se conseguente ad accorpamenti di Comprensori, il pediatra conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti.
(8) In attesa della definizione del progetto in merito alla collaborazione ospedale territorio e comunque non oltre alla validità del presente accordo, non vengono coperte le zone carenti di assistenza pediatrica nei distretti, sedi di ospedali di base.