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Delibera 18 dicembre 2018, n. 1419
Residenze per anziani dell'Alto Adige (modificata con delibera n. 806 del 21.09.2021, delibera n. 421 del 14.06.2022 e delibera n. 741 del 05.09.2023)

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Art. 9
Criteri di accreditamento

1. Quali criteri per l’accreditamento delle residenze per anziani valgono le seguenti disposizioni:

a) articolo 3, commi da 4 a 8, e articolo 5, commi da 1 a 3, del presente capo;

b) articoli 6, 7, 8 e 9 del presente Capo,

c) articoli 12, 15, comma 5, e articoli 17, 18 e 19, commi 2 e 7, del capo II;

d) articoli 20, 21 e 22 del capo II;

e) capo III, ad eccezione dell’articolo 28;

f) capo IV;

g) capo V, per il periodo dell’autorizzazione della rispettiva forma di assistenza specifica.

2. Salvo che sia diversamente previsto, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 17 del presente articolo e di cui al comma 4 dell’articolo 3 si applicano alle nuove strutture e alle strutture esistenti in caso di ricostruzione, ristrutturazione, ampliamento e modifica della destinazione d’uso.

3. La struttura deve essere ubicata in prossimità di una zona residenziale o in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l’uso di mezzi pubblici; le strutture esistenti mantengono comunque la loro ubicazione attuale. La residenza per anziani deve disporre di spazi esterni adeguati alle proprie dimensioni: essi devono essere pianificati e realizzati in modo da consentirne l’utilizzo, almeno parziale, da parte di tutte le persone ospitate, incluse quelle con demenza.

4. Le soluzioni progettuali devono assicurare che le caratteristiche e la dotazione tecnica della struttura siano in grado di garantire l’assistenza delle persone ospiti anche in caso di aumento del fabbisogno di cura, senza che debbano essere attuate modifiche strutturali sostanziali.

5. L’articolazione degli ambienti deve risultare intuitiva a tutti e consentire un accesso ai diversi spazi (servizi generali, spazi abitativi con i relativi servizi, spazi per la riabilitazione e le attività del tempo libero, spazi riservati al personale) facilmente identificabile e raggiungibile per tutti. Gli spazi interni devono essere progettati in maniera da consentire la movimentazione orizzontale (sedie a rotelle, letti, solleva persone, carrelli) e verticale di persone e cose.

6. Nelle strutture ripartite su più piani devono essere presenti almeno due impianti di movimentazione verticale (ascensori, montalettighe) di dimensioni tali da permettere l’accesso e la movimentazione di un carrello di servizio, di una sedia a rotelle e di almeno un’accompagnatrice/un accompagnatore. Nelle strutture esistenti con capacità ricettiva inferiore a 40 posti letto deve essere garantito almeno un impianto di movimentazione verticale di dimensioni sufficienti per un montalettighe.

7. L’area residenziale di assistenza e cura deve essere organizzata per un minimo di 20 ed un massimo di 30 ospiti. L’ufficio provinciale competente può autorizzare deroghe nei seguenti casi:

a) in caso di edifici esistenti, se il numero delle persone inserite in lista d’attesa è superiore al 50 per cento dei posti letto della struttura;

b) in caso di nuove costruzioni o di lavori di ristrutturazione e ampliamento, se tali deroghe risultano necessarie a causa di vincoli urbanistici, come distanze tra edifici o prescrizioni della Ripartizione provinciale Beni culturali.

8. In ogni caso l’area residenziale di assistenza e cura non può estendersi a più di due piani. Strutture con capacità ricettiva inferiore a 40 posti letto possono derogare da questo requisito.

9. Gli spazi dedicati ai servizi di piano devono essere articolati e organizzati in modo da assicurare il coordinamento del servizio, la preparazione dei pasti e il funzionamento della cucina, il soggiorno, il lavaggio delle padelle e il deposito dei materiali (presidi, sedie a rotelle, ecc.). Alcuni spazi per i servizi di piano, usati dal personale di servizio per il coordinamento del servizio o per la cucina, possono essere comuni a due piani, purché sia assicurata la funzionalità del servizio stesso.

10. Almeno il 50 per cento dei posti letto deve essere disposto in stanze singole; nel computo del 50 per cento non sono considerati i posti letto per il ricovero transitorio di cui all’articolo 48. In caso di ricostruzione, ristrutturazione, ampliamento e modifica della destinazione d’uso di strutture esistenti l’ufficio provinciale competente può autorizzare una deroga alla presente disposizione se:

a) il numero delle persone inserite in lista d’attesa è superiore al 50 per cento dei posti letto della struttura;

b) la deroga risulta necessaria a causa di vincoli urbanistici, come distanze tra edifici o prescrizioni della Ripartizione provinciale Beni culturali.

11. Le stanze devono avere le seguenti superfici utili minime: 16 m² per le stanze singole, 24 m² per le stanze doppie. Le strutture già esistenti possono mantenere la situazione esistente (dimensione minima di 14 m² per le stanze singole, 20 m² per le stanze doppie, rapporto stanze singole/stanze doppie), fermo restando l'obbligo di adeguamento ai nuovi standard previsti in caso di ricostruzione, ristrutturazione e ampliamento della struttura.

12. Le stanze sono dotate di un bagno privo di barriere architettoniche, in base alle disposizioni tecniche vigenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche. In casi eccezionali, i servizi igienici possono essere previsti come servizi in comune nel numero minimo di uno ogni due stanze singole.

13. Gli spazi dedicati ai servizi sanitari devono essere organizzati e articolati in modo tale da garantire la presenza di almeno un ambulatorio per la struttura e un presidio assistenziale per ogni area residenziale di assistenza e cura; il presidio può essere comune a due piani o a due aree residenziali di assistenza e cura situate sullo stesso piano, purché esso disponga di dimensioni adeguate e sia assicurata la funzionalità del servizio. Devono essere presenti spazi e ambienti per i servizi di terapia e riabilitazione, dotati di strumentazioni adeguate.

14. I locali riservati al personale devono prevedere almeno un locale di servizio, un numero sufficiente di locali spogliatoi separati per sesso e, negli spazi di uso comune e nei locali adibiti a spogliatoio, un numero sufficiente di servizi igienici accessibili alle persone con disabilità e separati per sesso.

15. Gli spazi di uso comune devono essere articolati e allestiti in modo da garantire alle persone ospitate un soggiorno agevole e al personale l’efficiente svolgimento delle proprie attività. Vanno in particolare garantiti:

a) il servizio di accoglienza;

b) la regolare fruizione dei pasti;

c) le attività di socializzazione;

d) le attività occupazionali e del tempo libero;

e) le attività di culto;

f) le attività connesse alla cura della persona;

g) l’utilizzo dei servizi igienici;

h) l’attività amministrativa;

i) le riunioni.

16. Gli spazi dedicati ai servizi generali devono essere articolati e organizzati in modo tale da garantire il funzionamento della cucina, della lavanderia, del magazzino e il deposito salme; il materiale sanitario può essere anche conservato sui singoli piani. Se determinati servizi generali sono forniti da erogatori esterni, non è necessario prevedere appositi spazi ad essi dedicati.

17. La struttura deve disporre di specifici ausili protesici e tecnici per l’assistenza e la cura delle e degli ospiti, e in particolare di:

a) materassi di elevato livello qualitativo in tutti i letti e materassi antidecubito in numero adeguato alle necessità;

b) carrelli e letti in numero adeguato alle necessità;

c) se possibile, corrimano su entrambi i lati delle scale e dei corridoi;

d) se possibile, dotazione di maniglioni nei servizi igienici;

e) se possibile, sostegni o corrimano in tutti i locali comuni utilizzabili dalle e dagli ospiti;

f) arredo consono a supporto della mobilità delle persone ospitate;

g) adeguata segnaletica sia interna che esterna.

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