1. Ogni persona può presentare domanda di ammissione in una residenza per anziani a propria scelta, compilando il modulo unitario predisposto dalla Provincia. La residenza per anziani ha l’obbligo di ricevere la domanda, anche se al momento non dispone di posti letto liberi.
1/bis. Le persone che hanno la propria residenza nell’ambito territoriale della Comunità comprensoriale o del Comune di Bolzano, nel quale ha sede la residenza per anziani, hanno la precedenza rispetto alle persone con residenza al di fuori di tale ambito territoriale, indipendentemente dai punti calcolati in base all’articolo 8. Nel caso il territorio primario di riferimento di una residenza per anziani comprenda Comuni appartenenti a diversi ambiti territoriali, si considerano tutti questi ambiti.
2. L’ammissione avviene sulla base della posizione occupata nella lista di attesa di cui all’articolo 7 e della griglia di cui al comma 1 dello stesso articolo.
3. L’inserimento in lista d’attesa e l’ammissione non possono essere rifiutati unicamente a causa dello stato di non autosufficienza o di autosufficienza della persona o della sua appartenenza a una determinata utenza.
4. Il rifiuto dell’inserimento in lista d’attesa o dell’ammissione deve essere motivato per iscritto.
5. L’ammissione di persone già ospiti a tempo indeterminato di un’altra residenza per anziani non costituisce una nuova ammissione bensì un trasferimento di struttura e avviene perciò indipendentemente dalla lista d’attesa. Il trasferimento di struttura può avvenire solo in presenza di una eccezionale necessità di cura accertata o per motivi sociali in modo oggettivo dalla residenza per anziani e deve essere adeguatamente motivato. La richiesta può essere rivolta esclusivamente da parte dell’ente gestore della struttura, nella quale era accolta fino a quel momento la persona, ad un’altra struttura. Tale trasferimento deve essere organizzato da entrambe le strutture di comune accordo, in modo tale da tenere in considerazione le esigenze di tutti i soggetti interessati.
5/bis Il trasferimento di persone, ospiti di una residenza per anziani, la quale a causa di motivi oggettivamente comprovati e documentati non può più continuare ad essere gestita ha priorità assoluta.
6. Sull’ammissione e sulla dimissione di una persona decide l’ente gestore del servizio, salvo che sia diversamente previsto, sulla base del parere espresso dalla commissione di cui all’articolo 41.
7. Le persone contattate dalla residenza per anziani ai fini dell’ammissione o dell’aggiornamento della lista d’attesa sono tenute a fornire una risposta alla residenza stessa entro il termine fissato da quest’ultima.
8. In caso di mancata risposta entro il termine di cui al comma 7 o di irreperibilità della persona, quest’ultima viene cancellata dalla lista d’attesa. In caso di rifiuto del posto assegnato entro il suddetto termine, la persona resta in lista d’attesa, ma perde 10 punti riferiti alla valutazione della situazione familiare e sociale e quelli relativi alla data di presentazione della domanda. Se la persona rimasta in lista si rivolge un’altra volta alla struttura a causa di un peggioramento della propria situazione che potrebbe comportare una variazione del punteggio di cui all’articolo 8, viene effettuata una nuova valutazione ai sensi di tale articolo.
9. Chi è stato cancellato dalla lista di attesa può presentare una nuova domanda ai fini del proprio reinserimento in lista d’attesa una volta decorsi 60 giorni dalla data della cancellazione.
10. Contro le decisioni delle residenze per anziani è ammesso ricorso ai sensi dell’articolo 4 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.