1. L’ammissione in una residenza per anziani e l’inserimento in lista d’attesa avvengono esclusivamente secondo i criteri di cui al presente articolo.
2. Ai fini della formazione della lista d’attesa e della relativa graduatoria sono assegnati i seguenti punteggi (per un punteggio massimo totale di 110 punti).
3. Un massimo di 40 punti è assegnato in base alla valutazione del livello di non autosufficienza delle e degli ospiti, che corrisponde di norma al livello di non autosufficienza accertato ai sensi della legge sulla non autosufficienza. A seconda del rispettivo livello di non autosufficienza vengono assegnati i seguenti punti: persone autosufficienti: 0 punti; livello 1: 10 punti; livello 2: 20 punti; livello 3: 30 punti; livello 4: 40 punti. Se il livello di non autosufficienza non è stato accertato ai sensi della legge sulla non autosufficienza oppure se è stato accertato ai sensi di tale legge, ma poco prima della presentazione della domanda di ammissione si è verificato un grave peggioramento oggettivamente riscontrabile, non ancora attestato da un nuovo accertamento, il personale competente dell’ente gestore (personale infermieristico nonché operatrici e operatori socio-assistenziali) effettua una stima del fabbisogno di assistenza e cura sulla base delle informazioni e dei documenti disponibili e secondo la griglia di cui all’articolo 7, comma 1, assegnando una valutazione compresa tra 0 e 40 punti. Se è già stata effettuata una stima da parte di un altro ente gestore, di regola se ne deve tenere conto, motivando eventuali scostamenti dalla stessa.
4. Un massimo di 30 punti è assegnato in base alla valutazione della situazione familiare e sociale della persona richiedente, che può basarsi anche su valutazioni e informazioni già a disposizione di altri servizi. Vengono in particolare valutati:
a) la carente possibilità e sostenibilità dell’assistenza a casa tramite la rete familiare o altri servizi ambulanti, semiresidenziali o residenziali: fino a 10 punti;
b) difficoltà presenti nell’attuale situazione abitativa, che rendono necessaria un’accoglienza di tipo residenziale nella struttura: fino a 10 punti;
c) specifiche difficoltà personali della persona richiedente, che rendono necessaria l’accoglienza di tipo residenziale nella struttura: fino a 10 punti.
d) persone che hanno almeno 60 anni e si trovano in uno dei servizi residenziali per persone con disabilità, malattie psichiche o dipendenze secondo i criteri vigenti: totale 30 punti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 1/bis.
5. Un massimo di 10 punti è assegnato in base alla data in cui è stata validamente presentata l’ultima domanda, e precisamente viene assegnato 1 punto dopo ogni mese trascorso da tale data, fino a un massimo di 10 punti.
6. Un massimo di 30 punti è assegnato in base a ulteriori elementi di valutazione o ad una valutazione proporzionalmente maggiore degli elementi di cui al comma 4.
7. Un massimo di ulteriori 20 punti è asseg-nato a utenti del servizio “Accompagnamento abitativo, assistenza abitativa e assistenza abitativa Plus per anziane e anziani”, se vengono trasferiti in una residenza per anziani con la quale l’ente gestore dei servizi di cui sopra, ha stipulato un’accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della delibera della Giunta Provinciale del 29 novembre 2022, n. 888. Non può in ogni caso essere superato il punteggio massimo totale di cui al comma 2 del presente articolo.
8. A parità di punteggio ha precedenza la domanda validamente presentata in data anteriore. In caso di ammissione in una stanza a più letti, può essere preso in considerazione anche il genere della persona da accogliere; in questo caso ha precedenza la persona che, in base alla graduatoria, appartiene allo stesso genere.
9. Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative all’ammissione per le forme di assistenza specifica di cui al capo V.