1. Le attività ricettive possono essere ubicate:
a) in edifici costruiti per tale specifica destinazione, isolati o tra essi contigui;
b) in edifici costruiti per tale specifica destinazione, contigui e separati da altri aventi destinazioni diverse;
c) nel volume di edifici aventi destinazione mista, con le seguenti limitazioni:
1) è ammessa la presenza di attività e impianti normalmente inseriti in edifici a destinazione civile e/o ad essi funzionali, ancorché individuati nell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (impianti termici, autorimesse, gruppi elettrogeni e di cogenerazione, attività commerciali e simili);
2) non è ammessa la presenza delle attività e degli impianti, ricompresi nell'allegato di cui al punto 1), in cui sono detenute o manipolate sostanze o miscele pericolose, o in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione.