1. La concessione del contributo obbliga il richiedente a non mutare, a partire dalla data della liquidazione finale, la destinazione d’uso degli investimenti finanziati per la durata di almeno dieci anni per quelli edili e per gli impianti fissi e per la durata di almeno cinque anni per il macchinario e le attrezzature idrauliche.
2. In caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione d’uso per la durata prevista, è disposta la revoca – tranne che in casi di forza maggiore – di quella parte del contributo che rappresenta la durata residua del periodo decennale o quinquennale. La durata residua si calcola dalla data dell’accertamento delle circostanze che comportano la revoca del contributo fino al termine del periodo di cui al comma 1. L’importo da restituire è maggiorato degli interessi legali calcolati a partire dalla data della liquidazione finale.