1. L’agevolazione delle iniziative di cui all’articolo 4 avviene mediante la concessione di contributi in conto capitale.
2. Il contributo ammonta:
a) per le opere di irrigazione:
1) fino a 70 per cento della spesa complessiva ammessa a finanziamento, per le iniziative a servizio delle superfici coltivate a prato, a foraggere avvicendate e ad arativo site in zona montana;
2) fino al 40 per cento della spesa complessiva ammessa a finanziamento per le iniziative a servizio delle superfici diverse da quelle di cui alla lettera a), punto 1;
b) per gli interventi di manutenzione straordinaria di canali, fosse di bonifica e idrovore fino al 100 per cento e per i ponti fino al 50 per cento della spesa complessiva ammessa a finanziamento;
c) per strade di bonifica fino al 30 per cento della spesa complessiva ammessa a finanziamento;
d) per l’acquisto del macchinario di cui all’articolo 4, comma 3, fino al 40 per cento della spesa complessiva ammessa a finanziamento.
3. La percentuale di cui al comma 2, lettera a), numero 1, del presente articolo può essere aumentata di 10 punti percentuali per opere di irrigazione ad eccezione dei bacini, nel caso in cui l’altitudine media dell’area del progetto oggetto della domanda di aiuto si trovi ad una altitudine superiore ai 1500 m sopra il livello del mare
4. Le percentuali di contributo di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo possono essere aumentate di 15 punti percentuali per bacini con volume d’invaso superiore ai 500 m³ incluse le apparecchiature idrauliche direttamente annesse:
5. Per opere a servizio di comprensori nei quali vengono coltivate entrambe le tipologie di colture di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo la percentuale di contributo viene calcolata sulla base della media ponderata delle rispettive superfici rilevate al momento della presentazione della domanda. Qualora una tipologia di coltura sia rappresentata con almeno il 90 per cento della superficie, viene considerata solo tale coltura. Lo stesso criterio è adottato per la determinazione della spesa massima ammissibile di cui all’articolo 9, comma 3.