33.1. Aree ed impianti a rischio specifico
1. Si considerano aree a rischio specifico:
a) locali di superficie superiore a 12 m² destinati a deposito di materiale combustibile;
b) locali destinati a deposito, di superficie qualsiasi, in diretta comunicazione con il sistema di vie di esodo;
c) lavanderie e stirerie.
2. Per le aree a rischio specifico devono essere previste le seguenti misure:
- le strutture e le porte di separazione devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate in conformità al decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007;
- deve essere prevista una ventilazione naturale non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta.
È consentito limitare la superficie di ventilazione ad 1/100 della superficie in pianta, ottenibile anche mediante camini o condotte, realizzati a regola d'arte, ed adottare strutture di compartimentazione congrue con il carico di incendio specifico, che non deve comunque superare 1052 MJ/m², a condizione che l'impianto di rivelazione (da installare in tutte le attività ricettive ai sensi del punto 34.3.) sia integrato da un sistema di controllo automatico dei fumi e calore, progettato, realizzato e gestito secondo la regola dell'arte, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.
3. In alternativa al sistema di controllo automatico di fumi e calore può essere installato un impianto di spegnimento automatico a protezione del locale, oppure può essere costituito un servizio interno di emergenza permanentemente presente, composto da un congruo numero di addetti, che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento dell'incendio e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo B di cui all'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.
4. È consentito prescindere dalle caratteristiche di resistenza al fuoco e di ventilazione in locali destinati a deposito aventi superficie non superiore a 6 m² e carico di incendio specifico non superiore a 300 MJ/m²; qualora il locale sia in diretta comunicazione con le vie di esodo o con spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, si deve comunque rispettare quanto previsto al punto 31.5.2.
33.2. Depositi di liquidi infiammabili
1. All'interno del volume dell'edificio è consentito detenere prodotti liquidi infiammabili strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie in armadi con bacino di contenimento metallico. Tali armadi devono essere ubicati nei locali deposito, con esclusione dei locali aventi le caratteristiche descritte al punto 33.1.4.
33.3. Servizi tecnologici
1. Si considerano fra i servizi tecnologici le seguenti tipologie di impianto:
a) ascensori e montacarichi;
b) impianti termici e/o di preparazione cibi;
c) impianti di condizionamento e/o ventilazione;
d) impianti elettrici;
e) impianti di produzione di energia (es. fotovoltaici, fuel cell, cogeneratori, ecc.);
f) impianti di trattamento delle acque;
g) frigoriferi;
h) impianti di protezione attiva.
Detti impianti devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo la regola dell'arte, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.
2. Qualora siano previsti attraversamenti di strutture aventi funzione di compartimentazione, dovrà essere garantita la continuità delle caratteristiche di resistenza al fuoco.
3. I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza e avere un’autonomia minima come segue:
- rivelazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 1 ora;
- impianti idrici antincendio (ove previsti): 30 minuti.
L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare lungo le vie di uscita un livello di illuminamento non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio.
4. Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile e segnalata. Deve essere altresì installato, in posizione facilmente accessibile, segnalata e in prossimità dell'accesso principale, un dispositivo di sgancio elettrico generale che intervenga sulla fornitura elettrica (contatore); nel caso in cui detta fornitura sia interna all'edificio, in corrispondenza del dispositivo di sgancio deve essere apposto un segnale che indichi tale evenienza e l'esatta ubicazione del punto fornitura.
5. È consentita la presenza di caminetti e di stufe tradizionali esclusivamente nelle aree comuni.
6. I caminetti e le stufe tradizionali, sia del tipo a fiamma libera (caminetto a focolare aperto) sia del tipo protetto (caminetto a focolare chiuso), possono essere installati se sono rispettate le seguenti prescrizioni specifiche:
- devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo la regola dell'arte, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili;
- i canali da fumo devono essere realizzati in modo da non costituire causa d'innesco e propagazione d'incendio;
- non devono essere posizionati in corrispondenza dei percorsi di esodo;
- devono essere installati in locali separati dal sistema di vie di esodo principale dell'attività ricettiva mediante strutture e serramenti di caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 30.
Sono ammesse le stufe tradizionali (stufe a ole) a focolare chiuso senza l’appena menzionata separazione alle seguenti condizioni:
- il rifornimento del combustibile deve essere effettuato unicamente da personale opportunamente addestrato;
- il personale dell'attività ricettiva che si occupa della gestione della sicurezza deve essere adeguatamente formato all'uso e alla sicurezza dell'apparecchiatura;
- in prossimità dell'installazione deve essere posizionato almeno un estintore di capacità estinguente minima 34A-233B.
Attorno al caminetto deve essere presente esclusivamente materiale incombustibile; tale area di sicurezza deve svilupparsi, sia in altezza che in larghezza, per una distanza dal caminetto pari ad almeno 200 cm nel caso di focolare aperto e ad almeno 100 cm nel caso di focolare chiuso.