36.1. Generalità
1. Il responsabile dell'attività ricettiva deve rispettare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente in materia.
2. In edifici a destinazione mista dovrà essere assicurato il coordinamento della gestione della sicurezza e delle operazioni di emergenza tra le attività presenti nell'edificio.
3. Tra le misure finalizzate al coordinamento della gestione dell'emergenza si dovrà prevedere:
- l'installazione di almeno un pulsante manuale di allarme, posizionato nelle parti comuni dell'edificio a destinazione mista, con cui si attivi una segnalazione d'allarme all'interno dell'attività alberghiera;
- la possibilità di estendere la segnalazione di allarme agli spazi dell'edificio non destinati ad attività alberghiera.
36.2. Piano d'emergenza
1. Il responsabile dell'attività ricettiva è tenuto a predisporre un piano di emergenza contenente le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Tale piano di emergenza deve essere mantenuto costantemente aggiornato.
2. Devono essere pianificate – ed indicate nel piano di emergenza – le procedure per l'assistenza a persone con impedite o ridotte capacità sensoriali e/o motorie, che possono incontrare difficoltà specifiche nelle varie fasi dell'emergenza.
3. La procedura di chiamata dei Vigili del fuoco, contenuta nel piano di emergenza, deve prevedere, tra le informazioni fondamentali da comunicare al 115, quella relativa all'eventuale presenza di una colonna a secco.
36.3. Istruzioni di sicurezza
36.3.1. Istruzioni da esporre a ciascun piano
1. A ciascun piano, lungo le vie di esodo, devono essere esposte planimetrie d'orientamento. In tali planimetrie deve essere adeguatamente segnalata, tra l'altro, la posizione e la funzione di eventuali spazi calmi o di spazi compartimentati, destinati alla sosta in emergenza di eventuali persone con impedite o ridotte capacità sensoriali e/o motorie.
36.3.2. Istruzioni da esporre in ciascuna camera
1. In ciascuna camera, con apposita cartellonistica esposta bene in vista, devono essere fornite precise istruzioni sul comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano e tedesco, il testo deve essere redatto in lingue diverse, di maggiore diffusione tra la clientela della struttura ricettiva. Le istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite.
2. Le istruzioni esposte nelle camere debbono riportare il divieto di usare gli ascensori in caso di incendio e devono, inoltre, indicare i divieti di:
- impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
- tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività. 76)