(1) L'equo indennizzo è ridotto del 3 per cento per ogni anno di età oltre i cinquant'anni.
(2) Agli effetti del comma 1 l'età alla quale devesi aver riguardo è quella che il personale ha al momento della presentazione della domanda.
(3) L'indennizzo come sopra determinato viene ridotto del 50 per cento nei seguenti casi:
(4) Se la pensione privilegiata o la rendita vitalizia sono conseguite successivamente alla liquidazione dell'equo indennizzo, la metà del medesimo è recuperato mediante trattenute mensili sulla pensione o rendita di importo pari ad un decimo dell'ammontare di queste.
(5) Va inoltre dedotto dall'equo indennizzo, e fino a concorrenza del medesimo, quanto eventualmente percepito per lo stesso titolo dal personale o dagli eredi in virtù di assicurazioni a carico dell'amministrazione di appartenenza.