1. Beneficiari dei contributi previsti dai presenti criteri sono i consorzi di bonifica di cui all’articolo 862 del codice civile.
2. Sono ammesse ad aiuto le spese per l’esecuzione, la manutenzione straordinaria ed il ripristino di infrastrutture comuni riguardanti le seguenti categorie di opere e impianti:
a) opere di irrigazione; tali opere comprendono le prese, i dissabbiatori, i bacini, le condotte d’adduzione, i canali irrigui, le condotte principali, le condotte secondarie e d’ordine inferiore, l’automatizzazione degli impianti, i gruppi di filtraggio, i misuratori idrici, i gruppi di consegna comiziali ed aziendali, i pozzi e le stazioni di pompaggio utilizzati a livello consortile come pure opere e impianti antincendio direttamente collegati con le opere irrigue, la cui esecuzione è prescritta a fini di protezione civile in fase di autorizzazione di queste ultime ;
b) strade di bonifica aperte al pubblico transito il cui sedime sia di proprietà del consorzio oppure sia gravato da una servitù a favore del consorzio stesso;
c) canali e fosse di bonifica, idrovore e ponti.
3. Sono ammesse ad aiuto le spese per l’acquisto del macchinario per la manutenzione delle opere e degli impianti di cui al comma 2, lettera c).