1. I singoli prezzi del preventivo di spesa possono essere riconosciuti fino agli importi dei prezziari provinciali per le opere pubbliche.
2. Le spese tecniche ammissibili vengono riconosciute sulla base dell'elenco prezzi approvato annualmente dalla commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, per i lavori in ambito agricolo e forestale. Per i ponti sono ammissibili le spese aggiuntive per la verifica tecnica e il collaudo.
3. Per le iniziative e i beneficiari di cui all’articolo 4, la commissione di cui al comma 2 stabilisce, in base al tipo di intervento e di coltura, la spesa massima in euro ammissibile per ettaro di superficie servita nell’arco di 10 anni. Per il finanziamento si tiene conto anche dei costi riconosciuti da altri enti pubblici per la stessa area in questo periodo; sono esclusi i contributi relativi alla manutenzione ordinaria o al mantenimento e alla cura del paesaggio.
4. La spesa per l’acquisto dei terreni necessari alla realizzazione dei bacini irrigui è ammissibile nel limite del 10 per cento della spesa complessiva per la realizzazione del bacino stesso.
5. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile in quanto essa non è recuperabile dal beneficiario ai sensi del decreto- legge 11 aprile 1989, n. 125.