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c) Accordo 15 settembre 2008 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta
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1)
Pubblicato nel Supplemento n. 1 al B.U. 30 settembre 2008, n. 40.

Art. 19 (Sostituzioni)

(1) Per poter fornire una corretta informazione all'utenza, il pediatra che si trovi nell'impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare al competente Comprensorio entro il secondo giorno, anche mediante Fax o posta elettronica, il nominativo del collega che lo sostituisce quando la sostituzione si protragga per più di un giorno.

(2) In caso di assenza il pediatra deve esporre apposito avviso all'ingresso dello stabile ove è collocato lo studio medico con le indicazioni atte ad individuare il sostituto e le modalità di sostituzione, se il sostituto esplica l'attività medica ambulatoriale sostitutiva con orari diversi o in sede diversa. Apposito avviso deve essere registrato anche sulla segreteria telefonica.

(3) Il pediatra deve farsi sostituire possibilmente da uno o più pediatri, in mancanza anche da medici di propria fiducia.

(4) Le sostituzioni possono avvenire di norma con le seguenti modalità e soltanto entro il distretto sanitario:

  1. Un medico specialista pediatra, nonché un medico specializzando in pediatria dal 3° anno in poi, può sostituire uno o più pediatri fino ad un totale massimo complessivo di 2.400 scelte con una tolleranza in eccesso del 10 per cento e comunque un convenzionato può sostituire un pediatra indipendentemente dal numero complessivo dei loro assistiti;
  2. un medico non specialista in pediatria può sostituire uno o più pediatri convenzionati fino ad un massimo di 1.200 scelte con una tolleranza in eccesso del 10 per cento o un massimalista. Nei mesi di luglio e agosto il medico non specialista in pediatria può sostituire due massimalisti.

(5) I Comprensori corrispondono i compensi dovuti direttamente al medico sostituito.

(6) Il pediatra che non sia in grado di assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente informare il Comprensorio, il quale provvede a designare il sostituto. In tal caso i compensi spettano fin dal primo giorno al medico sostituto, fatta salva la corresponsione al medico sostituito del 40 per cento dell'onorario professionale di cui all'articolo 39 e dell'indennità di collaborazione informatica, dell'indennità di collaboratore di studio e dell'indennità di bilinguismo.

(7) I rapporti economici fra il pediatra sostituito e quello sostituto, sono regolati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento allegato F). Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.

(8) Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di pediatra assente per gravidanza e puerperio.

(9) In caso di sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno, anche non continuativi - tranne che per le ipotesi di malattia, maternità, per comprovati motivi di studio o di adozione, per il servizio militare o sostitutivo civile nonché per partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale aventi carattere istituzionale – il Comprensorio, sentito il Comitato di cui all'articolo 9, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa ed esamina il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto.

(10) Alla sostituzione del pediatra sospeso dagli elenchi per effetto di provvedimento di cui all'articolo 10 provvede il Comprensorio con le modalità dì cui al comma 6. In tal caso i compensi sono corrisposti al sostituto fin dal primo giorno.

(11) Le scelte del pediatra colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al pediatra sospeso; salvo che i singoli aventi diritto avanzino richiesta di variazione del pediatra di fiducia; variazione che in ogni caso non può essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione, per tutta la durata della stessa, anche se il sostituto risulti essere stato iscritto nell'elenco prima di assumere tale incarico.

(12) L'attività di sostituzione, svolta a qualsiasi titolo, non comporta l'iscrizione del pediatra nell'elenco di cui all'articolo 17.

(13) In caso di decesso del pediatra, il suo sostituto può proseguire l'attività nei confronti degli assistiti già in carico al medico deceduto per non più di sei mesi, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.

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