(1) Tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad un ambiente di lavoro sicuro, della reciproca libertà e dignità della persona. Pertanto non sono permesse nè tollerate le molestie sessuali ed ogni altra molestia derivante da esibizioni del proprio potere o da manifestazioni di ostilità.
(2) Per molestie sessuali s'intendono comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, fisici, verbali e non verbali, quali ad esempio:
(3) I comportamenti di cui al comma 1 e 2 sono considerati gravi e i dipendenti hanno diritto di denunciarli ove si verifichino in quanto inquinano l'ambiente di lavoro, ledono la dignità delle persone che li subiscono e possono favorire un clima intimidatorio, ostile, umiliante con conseguenti effetti deleteri sulla salute, il morale, il rendimento.
(4) Le molestie come definite all'articolo 2 assumano particolare gravità qualora siano accompagnate da minacce o ricatti inerenti alla condizione professionale del dipendente.