1. Ogni residenza per anziani è tenuta a formare e a gestire una lista di attesa trasparente secondo i criteri di cui all’articolo 8 e sulla base della griglia definita in modo unitario a livello provinciale con decreto dell’assessora/assessore provinciale competente, nonché ad aggiornarla almeno ogni due mesi.
2. La formazione e la gestione della lista d’attesa rientrano nelle prestazioni essenziali.
3. Ogni aggiornamento della lista d’attesa deve essere archiviato per almeno 60 giorni.
4. La residenza per anziani deve pubblicare online i criteri per la formazione della lista d’attesa.
5. Ogni persona ha il diritto di essere informata sui criteri di formazione della lista d’attesa. La persona inserita in lista d’attesa e i suoi familiari possono inoltre richiedere in ogni momento informazioni sulla relativa posizione in lista d’attesa.
6. L'ufficio provinciale competente può richiedere informazioni motivate sulla formazione e la gestione delle liste d’attesa e, in caso di reclamo, sulla posizione delle persone interessate. La residenza per anziani è tenuta a fornire le informazioni richieste.