1. L’ufficio competente conferma per iscritto che la domanda è regolarmente pervenuta.
2. Le domande incomplete o che non soddisfano tutti i presupposti di cui ai punti 7 e 8 devono essere perfezionate entro un termine massimo di 60 giorni dalla richiesta scritta. Le domande non perfezionate entro i termini prescritti sono archiviate d’ufficio.
3. Le domande presentate e complete sono approvate e ammesse ad aiuto, tenendo conto della data di presentazione e del cronoprogramma presentato, fino all'esaurimento degli stanziamenti disponibili nei rispettivi capitoli di bilancio.
4. Il termine per la conclusione del procedimento di concessione degli aiuti di cui ai presenti criteri decorre dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all’articolo 10, comma 2.
5. Sono soggette ad approvazione preventiva da parte dell’ufficio provinciale competente le varianti senza aumento di spesa, che non comportano modifiche sostanziali all’investimento e con possibili compensazioni fra le voci di spesa nel limite massimo del 20 per cento della spesa inizialmente prevista.