(1) Per ogni locale di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere approntato, in collaborazione con i vigili del fuoco, un piano di intervento contenente tutte le indicazioni necessarie ai fini antincendio.
(2) Una copia del piano di intervento va custodita in apposito contenitore in prossimità degli ingressi, un’altra va conservata presso i locali vigili del fuoco.
(3) Il gestore o l’organizzatore è tenuto a dimostrare il rispetto del presente regolamento predisponendo la documentazione prescritta in funzione del livello di rischio dell’evento – determinato compilando la “Tabella di calcolo del livello di rischio” di cui all’Allegato B – e delle indicazioni della commissione provinciale di cui all’articolo 10 o della commissione comunale di cui all’articolo 10/bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13.