1. Le residenze per anziani accolgono persone anziane, di norma a partire dal sessantesimo anno di età, offrendo loro uno spazio abitativo e garantendo loro accompagnamento, assistenza, cura e vitto, inclusa un’adeguata assistenza notturna. La continuità delle prestazioni offerte è indipendente dal ricambio e dal numero delle e degli ospiti.
2. Tutte le strutture sono tenute ad accogliere e ad assistere persone con un fabbisogno di assistenza e cura intensive o estensive o con demenza, nel limite di almeno il 10 per cento dei posti disponibili, indipendentemente dall’offerta di forme di assistenza specifica ai sensi del capo V, salvo che sia accertata la necessità per la persona di una presenza continuativa di personale infermieristico. In quest’ultimo caso solo le strutture con una capacità ricettiva di almeno 75 posti letto sono obbligate ad accogliere la persona. Per tali strutture la suddetta percentuale, per quel che concerne l’obbligo di accoglienza e assistenza di persone con un fabbisogno di assistenza e cura estensive ai sensi del capo V, è ridotta al 7 per cento dei posti disponibili.
3. In situazioni particolari e nel rispetto del principio di sussidiarietà, possono essere accolte anche persone con bisogni specifici di età inferiore ai 60 anni, in assenza di offerte adeguate maggiormente rispondenti ai loro bisogni.
4. La capacità ricettiva prevista per le nuove strutture non può essere inferiore a 40 posti letto. Nel calcolo del numero minimo di 40 posti letto vengono conteggiati anche i posti letto riservati al ricovero temporaneo e quelli per i ricoveri transitori, nonché i posti di altri servizi sociali residenziali per anziani o per persone con disabilità che si trovano all’interno della struttura. La capacità ricettiva massima per le nuove strutture e per quelle esistenti in caso di ricostruzione, ristrutturazione o ampliamento, non può essere superiore a 150 posti letto. Le autorizzazioni per più di 150 posti letto già rilasciate alla data di applicazione delle presenti disposizioni ai sensi dell’articolo 11/quater, commi 4 e 5, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, restano valide e possono essere aumentate fino a un massimo di 200 posti letto.
5. Sotto la responsabilità della direttrice/del direttore o della/del responsabile della struttura, le residenze per anziani possono gestire, a fronte di richieste urgenti e sempre che ciò risulti sostenibile per il personale impiegato e gli altri ospiti, al massimo due posti letto ausiliari per struttura per ammissioni a tempo determinato, per i quali non è previsto alcun finanziamento provinciale. La gestione di posti letto ausiliari va comunicata all’ufficio provinciale competente. La persona a cui è assegnato un posto letto ausiliario deve essere esplicitamente informata del fatto che non si tratta di un posto letto accreditato.
6. Le residenze per anziani devono osservare le presenti disposizioni relative all’accreditamento, le normative in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, di sicurezza e tutela sul lavoro, di protezione dei dati personali, le norme antincendio e di gestione dei rifiuti, le prescrizioni igieniche nonché le altre norme specifiche di settore.
7. Deve essere garantito un impianto autogeno di energia elettrica, indipendente dalla rete pubblica ordinaria di approvvigionamento, che si attivi automaticamente in caso di emergenza, per il funzionamento di ascensori, respiratori e altre apparecchiature necessarie, nonché per l’illuminazione di corridoi e scale.
8. Ogni residenza per anziani deve garantire che una percentuale pari o superiore al tre per cento dei posti letto autorizzati sia riservata a posti letto per ricoveri temporanei; questi ultimi rientrano nelle prestazioni essenziali e pertanto nell’assistenza di base. In caso di enti gestori che gestiscono più strutture, il numero minimo previsto deve essere garantito nell’ambito del numero complessivo di posti letto dell’ente stesso. In questo caso, i posti letto per ricoveri temporanei possono essere, secondo le necessità organizzative:
a) ripartiti tra le diverse strutture;
b) concentrati in un’unica struttura, a condizione che le altre strutture dell’ente gestore si trovino sul territorio del medesimo comune o su quello di un comune confinante.
9. La residenza per anziani è libera di offrire, nell’ambito del ricovero temporaneo, anche assistenza notturna e nel fine settimana.