1. Nell’annuale determinazione dei costi e delle tariffe base delle residenze per anziani e dei relativi servizi devono essere osservate le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.
2. Per i calcoli previsti dalle presenti disposizioni si applica quanto segue:
a) tutti i calcoli si basano sul numero di posti letto autorizzato;
b) se le presenti disposizioni prescrivono il rispetto di una percentuale e dal calcolo risulta un numero con cifre decimali, si effettua un arrotondamento per difetto al numero intero precedente se la cifra decimale è inferiore o pari a 50, e un arrotondamento per eccesso al numero intero successivo se è superiore a 50;
c) salvo quanto previsto alla lettera b), per i calcoli si considerano due cifre decimali, tranne che per i calcoli relativi agli importi annuali forfettari di cui all’articolo 55, comma 7, e all’articolo 44, comma 6, per i quali si considerano quattro cifre decimali.
3. Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera b), della legge sulla non autosufficienza, per ciascuna struttura deve essere tenuta una contabilità analitica per centri di costo dei servizi. Questa contabilità è tenuta in forma semplificata con centri di costo separati per ogni servizio e settore, secondo la griglia stabilita dalla Provincia. Essa garantisce che per ciascuna struttura possano essere imputati al relativo servizio tutti i costi, le entrate, le prestazioni e le unità di personale. Per i posti letto di cui all’articolo 3, comma 5, deve essere anche istituito un apposito centro di costo.