1. Per il personale a tempo indeterminato sono disponibili per il trasferimento e per le assegnazioni interni solo posti annuali.
2. Il personale a tempo indeterminato può presentare nei seguenti casi la domanda di essere assegnato presso la stessa scuola dell’infanzia ad un altro posto di lavoro, inclusi i posti aggiuntivi, a condizione che sia disponibile un tale posto in base alla pianta organica a causa del trasferimento di un’altra persona o perché trattasi di un posto di supplenza:
a) se il personale è già in possesso di un posto a tempo parziale può cambiare su un posto a tempo parziale di altra forma o entità o su un posto a tempo pieno;
b) se il personale è già in possesso di un posto a tempo pieno può cambiare su un altro posto a tempo pieno di tipologia differente.
3. Le assegnazioni interne non possono essere richieste per posti riservati in base alle disposizioni vigenti ad altro personale. Anche l’assegnazione dei posti a tempo parziale ai sensi del Capo I avviene prima di eventuali altre assegnazioni interne.
4. La domanda per l’assegnazione interna è da presentare entro il termine previsto per le domande di trasferimento. In caso di più domande per l’assegnazione interna, l’assegnazione dei posti disponibili avviene nel rispetto di apposita graduatoria interna, formata secondo i criteri previsti per la graduatoria dei trasferimenti di cui all’articolo 8.
5. Il personale a tempo indeterminato che occupa in una scuola dell’infanzia già un posto di supplenza o un posto aggiuntivo, ha il diritto di rimanere su tale posto, se il relativo provvedimento di base (assenza del/della titolare del posto o approvazione del posto nella pianta organica) è confermato dall’amministrazione provinciale al massimo entro i cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria dei trasferimenti e se sussistono i presupposti di cui al comma 1.