(1) Compiute le operazioni previste all’articolo 46, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro dieci ore dal loro inizio.
(2) Uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall’urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata leggendo altresì le preferenze di ogni candidato; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.
(3) Il terzo scrutatore ed il segretario notano separatamente ed annunciano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonché da ciascun candidato. È vietato estrarre dall’urna una nuova scheda se quella precedentemente estratta non sia stata spogliata, depositata ed i relativi voti registrati in conformità a quanto sopra prescritto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti il seggio.
(4) Elevandosi contestazioni intorno a una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata con la firma di almeno due scrutatori. La scheda è inserita in un plico da trasmettere ai fini dell’Art. 51, comma 1, lettera a).