1. Nella graduatoria dei trasferimenti, le seguenti categorie hanno la precedenza secondo l’ordine sottoindicato, indipendentemente dal punteggio assegnato ai sensi dell’articolo 8:
a) personale perdente posto;
b) personale a tempo indeterminato;
c) personale a tempo determinato con idoneità di cui all’articolo 5, comma 6, che sarà assunto a tempo indeterminato nell’anno scolastico a cui si riferisce la graduatoria dei trasferimenti;
d) personale a tempo determinato con idoneità di cui all’articolo 5, comma 6.
2. In ogni categoria il personale che usufruisce dei benefici della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha – come sottocategoria – ulteriormente la precedenza rispetto al restante personale della stessa categoria, indipendentemente dal punteggio assegnato ai sensi dell’articolo 8, se sussistono i presupposti di cui all’articolo 26.
3. In ogni categoria e sottocategoria il personale è elencato in base al maggior punteggio di cui all’articolo 8.