(1) Il Servizio sanitario provinciale assicura l’assistenza ospedaliera attraverso una rete provinciale di strutture ospedaliere pubbliche e di strutture convenzionate con il Servizio sanitario provinciale. Questa rete, in osservanza dei principi di un coordinamento a livello provinciale delle prestazioni sanitarie, di un accesso paritario della popolazione alle prestazioni sanitarie e di un passaggio diretto fra i vari settori e strutture assistenziali, garantisce alla popolazione un’assistenza sanitaria capillare, orientata al fabbisogno e qualitativamente elevata.
(2) I presidi ospedalieri del Servizio sanitario provinciale sono strutture dell’Azienda Sanitaria che svolgono compiti di assistenza ospedaliera secondo le disposizioni di legge, di regolamento nonché le direttive e linee guida contenute nella programmazione sanitaria provinciale e aziendale.
(3) La rete ospedaliera eroga le prestazioni di assistenza ospedaliera secondo il modello di un sistema assistenziale a più livelli. Il grado di specializzazione dei rispettivi presidi ospedalieri, compresi i relativi profili e ambiti di specializzazione delle prestazioni e la loro articolazione in unità operative e aree omogenee, sono stabiliti dal piano sanitario provinciale e dai relativi provvedimenti attuativi, nel rispetto della normativa vigente.
(4) Per garantire l’efficiente funzionamento della rete ospedaliera provinciale, gli ospedali del Servizio sanitario provinciale sono coordinati e monitorati dall’Unità organizzativa per il governo clinico, per conto della direttrice sanitaria/del direttore sanitario e della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale.