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q') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3i)
Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale

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Art. 25 (Coordinamento sanitario nei comprensori  sanitari e dirigenza medica di area territoriale e di presidio ospedaliero)   delibera sentenza

(1)  All’area medica e all’area ad essa equiparata nei comprensori sanitari è preposta/preposto una coordinatrice sanitaria/un coordinatore sanitario. La direttrice/Il direttore del comprensorio sanitario, in aggiunta alla sua funzione, può assumere anche la funzione di coordinatrice sanitaria/coordinatore sanitario, se è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’esercizio della professione medica. Altrimenti la coordinatrice sanitaria/il coordinatore sanitario viene scelta/scelto tra i medici con una specializzazione in una disciplina clinica o nella disciplina igiene e sanità pubblica che sono in possesso dei requisiti stabiliti con regolamento di esecuzione; la nomina è effettuata dalla direttrice/dal direttore generale su proposta della direttrice sanitaria/del direttore sanitario aziendale, sentita la direttrice/sentito il direttore del rispettivo comprensorio sanitario. Il trattamento economico della coordinatrice sanitaria/del coordinatore sanitario è determinato in base ai criteri stabiliti nei rispettivi contratti collettivi del personale del Servizio sanitario provinciale.

(2)  Alla coordinatrice sanitaria/Al coordinatore sanitario compete il coordinamento del personale medico e del personale equiparato al personale medico operante nel comprensorio sanitario. La coordinatrice sanitaria/Il coordinatore sanitario collabora con la/il dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore del comprensorio sanitario e con la coordinatrice amministrativa/il coordinatore amministrativo eventualmente prevista/previsto, prestando particolare attenzione affinché le prestazioni sanitarie erogate siano coordinate, adeguate al fabbisogno e di elevata qualità. Le competenze e le funzioni della coordinatrice sanitaria/del coordinatore sanitario sono definite in dettaglio nell’atto aziendale.

(3)  Fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 8, la coordinatrice sanitaria/il coordinatore sanitario esercita potere d’indirizzo tecnico e svolge funzioni di coordinamento e attività di supporto nei confronti della direttrice medica/del direttore medico dell’area territoriale e della direttrice medica/del direttore medico della struttura ospedaliera nonché del medico responsabile delle funzioni igienico-organizzative nella struttura ospedaliera.

(4)  Al personale medico e al personale equiparato al personale medico del territorio è preposta/preposto nei comprensori sanitari una direttrice medica/un direttore medico  in possesso dei requisiti stabiliti con regolamento di esecuzione, nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale su proposta della direttrice sanitaria/del direttore sanitario aziendale, sentita la direttrice/sentito il direttore del rispettivo comprensorio sanitario. La direttrice medica/Il direttore medico dell’area territoriale può essere un medico operante nel territorio del comprensorio sanitario che svolge le funzioni di referente in una delle aggregazioni funzionali presenti nel territorio. In mancanza di una/un referente per l’aggregazione funzionale territoriale, la direttrice/il direttore generale su proposta della direttrice sanitaria/del direttore sanitario aziendale nomina la direttrice medica/il direttore medico dell’area territoriale, scegliendola/scegliendolo da una terna di medici operanti nel territorio del comprensorio sanitario in possesso dei requisiti stabiliti dalla stessa direttrice/dallo stesso direttore generale e proposta dai medici del comprensorio sanitario a seguito di un’apposita elezione. La direttrice medica/Il direttore medico dell’area territoriale è responsabile della direzione organizzativa del personale medico e del personale equiparato al personale medico operante nel territorio e assicura l’erogazione delle prestazioni sanitarie dei servizi di sua competenza, nel rispetto dei principi di appropriatezza, efficienza, efficacia, qualità e sicurezza. La direttrice medica/Il direttore medico dell’area territoriale collabora con le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali dell’area territoriale. xxxiii)

(5)  Al personale medico e al personale equiparato al personale medico di ogni presidio ospedaliero dell’Azienda Sanitaria è preposta/preposto una direttrice medica/un direttore medico, nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale su proposta della direttrice sanitaria/del direttore sanitario aziendale, sentita la direttrice/il direttore del rispettivo comprensorio sanitario; la direttrice medica/il direttore medico viene scelta/scelto tra i medici specializzati in una disciplina clinica o nella disciplina igiene e sanità pubblica, in possesso dei requisiti stabiliti con regolamento di esecuzione. La direttrice medica/Il direttore medico collabora, nella direzione organizzativa del personale medico e del personale equiparato al personale medico operante nel presidio ospedaliero, con il medico responsabile delle funzioni igienico-organizzative, le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali nonché con la dirigente amministrativa/il dirigente amministrativo del presidio ospedaliero. Per ogni presidio di cui all’articolo 24, ad un medico è trasferita la responsabilità dell’organizzazione della seconda sede del presidio ospedaliero. Ella/Egli esercita in relazione alle necessità della seconda sede del presidio ospedaliero il potere d’indirizzo tecnico, la supervisione delle prestazioni mediche e svolge le funzioni di coordinamento nonché l’attività di supporto della direttrice medica/del direttore medico del presidio ospedaliero. xxxiv)

(6)  In ogni presidio ospedaliero opera un medico formato nella disciplina igiene e sanità pubblica, che è responsabile delle funzioni igienico-organizzative nell’ospedale e che è nominato dalla direttrice/dal direttore generale su proposta della direttrice sanitaria/del direttore sanitario aziendale, sentita la direttrice/sentito il direttore del rispettivo comprensorio sanitario. Le citate funzioni possono essere svolte anche dalla direttrice medica/dal direttore medico del presidio ospedaliero, se è in possesso dei requisiti per l’esercizio di tali funzioni.

(7)  La coordinatrice sanitaria/Il coordinatore sanitario del comprensorio sanitario nonché la direttrice medica/il direttore medico dell’area territoriale e la direttrice medica/il direttore medico di presidio ospedaliero devono essere in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, ed eventualmente della lingua ladina, per il diploma di laurea di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure di altra certificazione equipollente.

(8)  Le funzioni di coordinatrice sanitaria/coordinatore sanitario e di direttrice medica/direttore medico dell’area territoriale e le funzioni di coordinatrice sanitaria/coordinatore sanitario e di direttrice medica/direttore medico di presidio ospedaliero nonché quelle di medico responsabile delle funzioni igienico-organizzative dell’ospedale possono essere svolte, se ricorrono i presupposti, dalla stessa persona, a meno che le funzioni di coordinatrice sanitaria/coordinatore sanitario non siano assunte dalla direttrice/dal direttore del comprensorio sanitario.

massimeDecreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2023, n. 33 - Regolamento di esecuzione relativo ai requisiti per il coordinamento sanitario nei comprensori sanitari dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige
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