1. Il personale perdente posto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è inserito d’ufficio nella graduatoria per i trasferimenti.
2. Se il numero di posti disponibili nella stessa scuola dell’infanzia è inferiore al numero del personale perdente posto potenzialmente interessato, si individua l’effettivo personale perdente posto sulla base della posizione meno favorevole nell’apposita graduatoria interna, formata secondo i criteri della graduatoria per i trasferimenti di cui all’articolo 8. La graduatoria interna riguarda tutto il personale a tempo indeterminato del relativo profilo personale, indipendentemente se a tempo parziale o a tempo pieno, che ha la propria sede di servizio in tale scuola dell’infanzia, ad eccezione della disposizione di cui al comma seguente.
3. Tale graduatoria interna non trova applicazione per il personale a tempo indeterminato su posti di supplenza e su posti particolari, oppure se tali posti cadono.
4. Nei seguenti casi, il personale che perde il posto viene inserito nella graduatoria per i trasferimenti senza la posizione di precedenza del personale perdente posto:
a) se nella stessa scuola dell’infanzia è disponibile un altro posto a tempo indeterminato con un rapporto a tempo parziale della stessa o maggiore percentuale di orario di lavoro o con un rapporto a tempo pieno;
b) se è stato scelto nell’ambito della scelta dei posti precedente un posto di supplenza, un posto aggiuntivo, limitato a un anno, o un posto aggiuntivo di supplenza permanente, limitato a un anno, o un posto di integrazione senza titolo di specializzazione, a meno che non sia stato possibile scegliere un posto vacante a tempo indeterminato per i motivi di cui all’articolo 17, comma 5;
c) se è stato scelto nell’ambito della scelta dei posti precedente un posto che ai sensi dell’articolo 16, comma 2, deve essere riassegnato nell’ambito della seguente scelta dei posti.
5. Chi perde il proprio posto e può scegliere nell’ambito della scelta dei posti, per i motivi di cui all’articolo 17, comma 5, solo un posto di supplenza permanente, può far valere di nuovo la posizione di perdente posto nell’ambito della seguente scelta dei posti.
6. Anche il personale con idoneità e un’anzianità di servizio di almeno 3 anni, che entro il termine previsto per le domande di trasferimento aveva un rapporto di lavoro a tempo determinato di almeno un giorno nell’anno scolastico corrente con la Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige in un profilo professionale del personale delle scuole dell’infanzia, viene inserito d’ufficio nella graduatoria per i trasferimenti.