(1) L’Azienda Sanitaria garantisce i livelli essenziali di assistenza in tre aree distinte sul piano organizzativo: l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l’assistenza territoriale e l’assistenza ospedaliera. L’atto aziendale disciplina l’organizzazione dei servizi sanitari nonché le forme di collaborazione con il settore sociale ai fini dell’integrazione socio-sanitaria.
(2) Le forme organizzative dell’assistenza sanitaria primaria, come quelle dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, delle aggregazioni funzionali sul territorio, dei centri di assistenza sanitaria, nonché le forme organizzative dell’assistenza in regime residenziale, come le strutture semplici, le strutture complesse, i dipartimenti e altre forme di collaborazione aziendale, sono disciplinate nell’atto aziendale secondo le direttive del piano sanitario provinciale.
(3) Al fine di un coordinamento a livello aziendale, in particolare nel settore dell’offerta e dell’erogazione delle prestazioni sanitarie, l’Azienda Sanitaria istituisce servizi di supporto all’assistenza clinica operanti a livello aziendale, diretti dalla direttrice sanitaria/dal direttore sanitario o dalla direttrice/dal direttore tecnico-assistenziale con l’ausilio dell’Unità organizzativa per il governo clinico. L’organizzazione e il funzionamento dei servizi di supporto all’assistenza clinica operanti a livello aziendale, nonché la loro collaborazione con gli altri servizi sanitari sono disciplinati nell’atto aziendale.
(4) L’atto aziendale determina la forma organizzativa delle funzioni e dei servizi aziendali nel settore sanitario, nel rispetto delle disposizioni del piano sanitario provinciale, e ne disciplina il funzionamento e la collaborazione con gli altri servizi sanitari.