(1) Allo scopo di migliorare la qualità ed efficienza dei servizi sanitari nonché di coordinare l’erogazione delle prestazioni sanitarie a livello provinciale, l’Azienda Sanitaria istituisce i dipartimenti o altre forme di collaborazione aziendale. Il numero, la tipologia − compresa la possibilità di includere strutture del Servizio ospedaliero provinciale e articolazioni territoriali − le competenze, la struttura organizzativa e il regolamento di funzionamento dei dipartimenti nonché le forme di collaborazione aziendale sono definiti nell’atto aziendale, nel rispetto della programmazione sanitaria provinciale e delle direttive emanate dalla Giunta provinciale.
(2) La direttrice/Il direttore generale, su proposta della direttrice sanitaria/del direttore sanitario, nomina una/un dirigente con incarico di direzione delle strutture complesse del Dipartimento a direttrice/direttore o a coordinatrice/coordinatore di dipartimento. La direttrice/Il direttore o la coordinatrice/il coordinatore di dipartimento, il cui incarico è conferito per un periodo non superiore a cinque anni, mantiene la titolarità della struttura complessa cui è preposta/preposto al momento del conferimento dell’incarico. La direttrice/Il direttore generale, su proposta della direttrice sanitaria/del direttore sanitario, nomina i responsabili delle altre forme di collaborazione aziendale. Le direttrici e i direttori, le coordinatrici e i coordinatori di dipartimento nonché le persone responsabili delle altre forme di collaborazione aziendale rispondono alla direttrice sanitaria/al direttore sanitario o alla direttrice/al direttore tecnico-assistenziale in ordine al raggiungimento degli obiettivi stabiliti a livello aziendale.
(3) Per ogni dipartimento è istituito un Comitato di dipartimento. Il Comitato di dipartimento partecipa alla programmazione, alla realizzazione, al monitoraggio e alla verifica delle attività dipartimentali. La composizione e le funzioni del Comitato sono definite nell’atto aziendale.