1. In casi di insuperabili divergenze nell’ambiente di lavoro, il personale interessato può essere trasferito d’ufficio su un nuovo posto. Il trasferimento può essere effettuato all’occorrenza anche su un posto di cui all’articolo 16, comma 2, che dunque non sarà più disponibile per la generale scelta dei posti.
2. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo non può essere assegnato per un quinquennio alla originaria sede di servizio.