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c') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 71)
Riordinamento del servizio sanitario provinciale

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

Art. 30 (Programmazione sanitaria provinciale)         delibera sentenza

(1) La programmazione sanitaria spetta alla Giunta provinciale, coadiuvata a tal fine dalla Ripartizione provinciale Salute, dagli organi consultivi in materia di salute dell’Azienda Sanitaria e da esperti esterni.

(2)  Sono strumenti essenziali della programmazione sanitaria provinciale:

  1. il Piano sanitario provinciale;
  2. i piani di settore, che determinano strategie e misure specifiche per singoli aspetti dell’assistenza sanitaria, sulla base dei principi e delle finalità stabiliti nel Piano sanitario provinciale;
  3. i programmi d’intervento con finalità specifiche a tutela della salute della popolazione.

(3)  Il piano sanitario provinciale e il piano sociale provinciale di cui all’articolo 2 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, sono coordinati e assieme formano la programmazione sanitaria e sociale coordinata e integrata.

(4)  Al fine di garantire l’efficacia, l’efficienza e la corretta pianificazione del fabbisogno sanitario provinciale, gli strumenti di pianificazione sono predisposti, attuati, verificati in relazione al loro stato di attuazione ed eventualmente adattati, tenuto conto dei seguenti aspetti:

  1. sviluppi demografici ed epidemiologici;
  2. evoluzione clinica, sviluppo scientifico e tecnologico nonché ulteriori evoluzioni nell’ambito del Servizio sanitario.

(5)  Il Piano sanitario provinciale è lo strumento di programmazione atto a garantire una pianificazione sostenibile dell’assistenza sanitaria alla popolazione. È un piano strategico di indirizzo e governo dell’assistenza sanitaria, che stabilisce, per il periodo di programmazione, i principali obiettivi, nonché le strategie e le eventuali misure per il raggiungimento degli stessi, con particolare attenzione alle tre aree dell’assistenza: l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l’assistenza territoriale e l’assistenza ospedaliera.

(6)  La definizione degli obiettivi, delle strategie e delle misure da inserire nel Piano sanitario provinciale avviene in particolar modo nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. garanzia della migliore qualità possibile delle prestazioni sanitarie e dei relativi esiti;
  2. efficacia delle prestazioni sanitarie erogate ai pazienti, nel senso di appropriatezza, utilità per i pazienti e soddisfazione degli utenti;
  3. garanzia della sostenibilità finanziaria del Servizio sanitario nel breve e nel lungo periodo.

(7)  Ai fini dell’approvazione del Piano sanitario provinciale il progetto del Piano, deliberato dalla Giunta provinciale, è depositato ed esposto al pubblico presso l'Amministrazione provinciale, presso i comuni della provincia e presso il Consiglio dei Comuni, nonché pubblicato online. La data di esposizione del progetto del Piano è preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e su almeno due quotidiani locali, di cui uno in lingua italiana ed uno in lingua tedesca, nonché su un settimanale locale. Il progetto del Piano è esposto per 30 giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione. Entro questo termine singole persone nonché gli enti e le associazioni interessati possono presentare osservazioni e proposte di perfezionamento del Piano ai comuni, al Consiglio dei Comuni o alla Giunta provinciale. Durante questo periodo vengono sentite a livello provinciale le rappresentanze dei pazienti, indipendentemente dalla loro forma organizzativa, le associazioni e confederazioni interessate, nonché le parti sociali. I comuni possono esprimere il loro parere motivato sul progetto del Piano entro i successivi 30 giorni, tenendo conto delle osservazioni e proposte a loro presentate, e lo trasmettono al Consiglio dei Comuni. In ogni caso i comuni trasmettono le osservazioni e proposte a loro presentate al Consiglio dei Comuni. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio dei Comuni esprime poi il suo parere motivato sul progetto del Piano, tenendo conto dei pareri dei comuni, e lo trasmette alla Giunta provinciale. Decorso tale termine si prescinde dal parere del Consiglio dei Comuni.

(8)  Il Piano sanitario provinciale è approvato dalla Giunta provinciale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, a meno che non sia diversamente stabilito.

(9)  Il Piano sanitario provinciale ha una validità minima di tre anni e massima di cinque anni. Esso conserva la propria validità fino all’entrata in vigore del piano successivo.

(10)  Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano sanitario provinciale, il Comitato provinciale per la pianificazione sanitaria procede ad una valutazione periodica dello stato di attuazione degli obiettivi e delle misure ivi contenuti. Per tale valutazione il Comitato può avvalersi anche del supporto di esperti esterni in materia di programmazione sanitaria. Le modalità e i tempi della valutazione periodica, così come eventuali necessità di adattamenti puntuali del Piano, sono stabiliti dalla Giunta provinciale con l’approvazione del Piano sanitario provinciale. Agli adattamenti puntuali, che possono essere anche annuali, non si applica il comma 7. 62)

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62)
L'art. 30 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 6, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.
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