1. Ai sensi delle presenti direttive s’intende per
a) disposizioni generali: le vigenti disposizioni e misure di cui all’articolo 3, comma 1, e le ordinanze del Presidente della Provincia in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) medico di medicina generale: il medico di medicina generale che segue l’utente;
c) Task Force: il gruppo di lavoro interdisciplinare “Sociale” di cui all’articolo 3, comma 7;
d) USEDIP: l’“Unità operativa per la Sorveglianza Epidemiologica del Dipartimento di prevenzione” dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;
e) Linee guida per la collaborazione con l’USEDIP: le “Linee guida per la collaborazione con i medici dell’Unità di sorveglianza epidemiologica del Dipartimento di prevenzione (USEDIP) a supporto dei Servizi sociali” del 14 settembre 2021, e successive modifiche;
f) Accordo con l’USEDIP: l’“Accordo con l’Unità di sorveglianza epidemiologica del Dipartimento di prevenzione (USEDIP) per la prevenzione e gestione dell’infezione da SARS-CoV-2 per i servizi sociali residenziali ad eccezione delle Residenze per anziani” del 14 settembre 2021, e successive modifiche;
g) documento sull’uso dei DPI: il documento dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige sull’“Uso di dispositivi individuali (DPI) durante l’epidemia COVID-19” del 6 novembre 2020, e successive modifiche;
h) direttrice/direttore: la direttrice o il direttore dei servizi sociali della competente comunità comprensoriale ovvero dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano, per i servizi gestiti direttamente o sulla base di una convezione o di un contratto con i privati, o, in caso di servizi non convenzionati, la direttrice o il direttore responsabile del relativo servizio;
i) strutture di transizione: strutture private accreditate con le quali l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ha stipulato convenzioni ad hoc per il trasferimento delle e degli utenti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a).