1. Con il consenso del personale, lo stesso può annualmente essere distaccato in modo totale o parziale dall’attività pedagogica nella scuola dell’infanzia ed essere assegnato per consulenza pedagogica o per attività di programmazione alle seguenti strutture:
a) a una direzione delle scuole dell’infanzia;
b) ad una struttura della Direzione Istruzione e formazione;
c) ad una struttura universitaria;
d) ad un’altra struttura, se l’amministrazione riconosce la relazione con l’ambito della scuola dell’infanzia.
2. La scelta del personale deve essere motivata per iscritto. L’assegnazione avviene solo se il personale può svolgere effettivamente il servizio e se l’orario settimanale corrisponde a quello indicato nel contratto di lavoro individuale.
3. Il personale distaccato con un contratto di lavoro a tempo indeterminato mantiene il diritto di tornare alla sede di servizio originaria.