(1) All’area assistenziale dei comprensori sanitari è preposta/preposto, a seguito di procedura di selezione, una/un dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore. La direttrice/Il direttore del comprensorio sanitario, in aggiunta alla sua funzione, può assumere anche la funzione di dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore, se è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la dirigenza tecnico-assistenziale. Altrimenti la/il dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore viene scelta/scelto tra le persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la dirigenza tecnico-assistenziale e stabiliti con regolamento di esecuzione; la nomina è effettuata dalla direttrice/dal direttore generale, su proposta della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale aziendale, sentita la direttrice/sentito il direttore del rispettivo comprensorio sanitario. Il trattamento economico della/del dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore è determinato in base ai criteri stabiliti nei rispettivi contratti collettivi del personale del Servizio sanitario provinciale. xxxv)
(2) Alla/Al dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore compete il coordinamento del personale infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo e della prevenzione nonché del personale ausiliario e tecnico addetto all’assistenza, operante nel comprensorio sanitario. La/Il dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore collabora con la coordinatrice sanitaria/il coordinatore sanitario del comprensorio sanitario e con la coordinatrice amministrativa/il coordinatore amministrativo eventualmente prevista/previsto, prestando particolare attenzione affinché le prestazioni sanitarie erogate siano coordinate, adeguate al fabbisogno e di elevata qualità, nonché alla garanzia della qualità, alla collaborazione interdisciplinare e al lavoro di équipe. La/Il dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore garantisce la continuità dei percorsi assistenziali di sua competenza, disponendo controlli di efficacia, qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate e di efficienza dei servizi gestiti. Le competenze e le funzioni della/del dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore sono definite in dettaglio nell’atto aziendale.
(3) Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, la/il dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore esercita potere d’indirizzo tecnico e svolge funzioni di coordinamento e attività di supporto nei confronti delle e dei dirigenti tecnico-assistenziali dell’area territoriale e del presidio ospedaliero.
(4) All’area assistenziale del territorio è preposta/preposto, nei comprensori sanitari, almeno una/un dirigente tecnico-assistenziale in possesso dei requisiti stabiliti con regolamento di esecuzione, nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale, su proposta della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale aziendale, sentita la direttrice/sentito il direttore del rispettivo comprensorio sanitario. Possono essere previsti anche una/uno o più dirigenti tecnico-assistenziali per il personale tecnico-sanitario, riabilitativo e della prevenzione. Le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali, nell’esercizio delle loro funzioni, collaborano con la direttrice medica/il direttore medico dell’area territoriale. xxxvi)
(5) All’area assistenziale di ogni presidio ospedaliero dell’Azienda Sanitaria è preposta/preposto almeno una/un dirigente tecnico-assistenziale, nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale, su proposta della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale aziendale, sentita/sentito la direttrice/il direttore del rispettivo comprensorio sanitario; la/il dirigente tecnico-assistenziale viene scelta/scelto tra gli specialisti del settore infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo o della prevenzione, in possesso dei requisiti stabiliti con regolamento di esecuzione. Le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali collaborano, nella direzione organizzativa del personale dell’area assistenziale operante nel presidio ospedaliero, con la direttrice medica/il direttore medico del presidio ospedaliero, con il medico preposto alle funzioni igienico-organizzative e con la dirigente amministrativa/il dirigente amministrativo del presidio ospedaliero. Per ogni presidio di cui all’articolo 24, è trasferita ad una/un dirigente tecnico assistenziale la responsabilità dell’organizzazione della seconda sede del presidio ospedaliero. Ella/Egli esercita in relazione alle necessità della seconda sede del presidio ospedaliero il potere d’indirizzo tecnico e svolge le funzioni di coordinamento nonché l’attività di supporto della/del dirigente tecnico assistenziale del presidio ospedaliero. xxxvii)
(6) Le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali svolgono funzioni di organizzazione e gestione del personale infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo, della prevenzione nonché del personale ausiliario e tecnico, se il personale elencato è addetto all’assistenza. Le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali sono inoltre responsabili dell’organizzazione e gestione dei relativi processi di lavoro.
(7) L’incarico di dirigente tecnico-assistenziale viene conferito in base a una pubblica selezione, alla quale sono ammessi coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. L’accesso alla selezione è subordinato al possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, ed eventualmente della lingua ladina, previsto per il diploma di laurea di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure di altra certificazione equipollente.
(8) Le funzioni di dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore e di dirigente tecnico-assistenziale dell’area territoriale o del presidio ospedaliero possono essere svolte dalla stessa persona, a meno che le funzioni di dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore non siano assunte dalla direttrice/dal direttore del comprensorio sanitario.