In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

q') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3i)
Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale

Visualizza documento intero

Art. 26 (Coordinamento tecnico-assistenziale nei comprensori sanitari e dirigenza tecnico-assistenziale di area territoriale e di presidio ospedaliero)

(1)  All’area assistenziale dei comprensori sanitari è preposta/preposto, a seguito di procedura di selezione,  una/un dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore. La direttrice/Il direttore del comprensorio sanitario, in aggiunta alla sua funzione, può assumere anche la funzione di dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore, se è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la dirigenza tecnico-assistenziale. Altrimenti la/il dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore viene scelta/scelto tra le persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la dirigenza tecnico-assistenziale e stabiliti con regolamento di esecuzione; la nomina è effettuata dalla direttrice/dal direttore generale, su proposta della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale aziendale, sentita la direttrice/sentito il direttore del rispettivo comprensorio sanitario. Il trattamento economico della/del dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore è determinato in base ai criteri stabiliti nei rispettivi contratti collettivi del personale del Servizio sanitario provinciale. xxxv)

(2)  Alla/Al dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore compete il coordinamento del personale infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo e della prevenzione nonché del personale ausiliario e tecnico addetto all’assistenza, operante nel comprensorio sanitario. La/Il dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore collabora con la coordinatrice sanitaria/il coordinatore sanitario del comprensorio sanitario e con la coordinatrice amministrativa/il coordinatore amministrativo eventualmente prevista/previsto, prestando particolare attenzione affinché le prestazioni sanitarie erogate siano coordinate, adeguate al fabbisogno e di elevata qualità, nonché alla garanzia della qualità, alla collaborazione interdisciplinare e al lavoro di équipe. La/Il dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore garantisce la continuità dei percorsi assistenziali di sua competenza, disponendo controlli di efficacia, qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate e di efficienza dei servizi gestiti. Le competenze e le funzioni della/del dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore sono definite in dettaglio nell’atto aziendale.

(3)  Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, la/il dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore esercita potere d’indirizzo tecnico e svolge funzioni di coordinamento e attività di supporto nei confronti delle e dei dirigenti tecnico-assistenziali dell’area territoriale e del presidio ospedaliero.

(4)  All’area assistenziale del territorio è preposta/preposto, nei comprensori sanitari, almeno una/un dirigente tecnico-assistenziale  in possesso dei requisiti stabiliti con regolamento di esecuzione, nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale, su proposta della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale aziendale, sentita la direttrice/sentito il direttore del rispettivo comprensorio sanitario. Possono essere previsti anche una/uno o più dirigenti tecnico-assistenziali per il personale tecnico-sanitario, riabilitativo e della prevenzione. Le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali, nell’esercizio delle loro funzioni, collaborano con la direttrice medica/il direttore medico dell’area territoriale. xxxvi)

(5)  All’area assistenziale di ogni presidio ospedaliero dell’Azienda Sanitaria è preposta/preposto almeno una/un dirigente tecnico-assistenziale, nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale, su proposta della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale aziendale, sentita/sentito la direttrice/il direttore del rispettivo comprensorio sanitario; la/il dirigente tecnico-assistenziale viene scelta/scelto tra gli specialisti del settore infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo o della prevenzione, in possesso dei requisiti stabiliti con regolamento di esecuzione. Le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali collaborano, nella direzione organizzativa del personale dell’area assistenziale operante nel presidio ospedaliero, con la direttrice medica/il direttore medico del presidio ospedaliero, con il medico preposto alle funzioni igienico-organizzative e con la dirigente amministrativa/il dirigente amministrativo del presidio ospedaliero. Per ogni presidio di cui all’articolo 24, è trasferita ad una/un dirigente tecnico assistenziale la responsabilità dell’organizzazione della seconda sede del presidio ospedaliero. Ella/Egli esercita in relazione alle necessità della seconda sede del presidio ospedaliero il potere d’indirizzo tecnico e svolge le funzioni di coordinamento nonché l’attività di supporto della/del dirigente tecnico assistenziale del presidio ospedaliero. xxxvii)

(6)  Le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali svolgono funzioni di organizzazione e gestione del personale infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo, della prevenzione nonché del personale ausiliario e tecnico, se il personale elencato è addetto all’assistenza. Le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali sono inoltre responsabili dell’organizzazione e gestione dei relativi processi di lavoro.

(7)  L’incarico di dirigente tecnico-assistenziale viene conferito in base a una pubblica selezione, alla quale sono ammessi coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. L’accesso alla selezione è subordinato al possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, ed eventualmente della lingua ladina, previsto per il diploma di laurea di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure di altra certificazione equipollente.

(8)  Le funzioni di dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore e di dirigente tecnico-assistenziale dell’area territoriale o del presidio ospedaliero possono essere svolte dalla stessa persona, a meno che le funzioni di dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore non siano assunte dalla direttrice/dal direttore del comprensorio sanitario.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12
ActionActionf) Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1981, n. 25
ActionActionh) Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 30
ActionActionl) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
ActionActionn) Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21
ActionActiono) LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 19
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 34
ActionActionq) Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51
ActionActionr) LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8
ActionActions) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
ActionActiont) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30
ActionActionv) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
ActionActionw) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
ActionActionx) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10 
ActionActiony) LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
ActionActionz) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
ActionActiona') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
ActionActionb') Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
ActionActionc') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
ActionActiond') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2001, n. 48
ActionActione') Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14
ActionActionf') Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2002, n. 40
ActionActiong') LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
ActionActionh') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 11 —
ActionActioni') Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2011 , n. 14
ActionActionj') Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2013, n. 16
ActionActionk') Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30
ActionActionl') Decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2013, n. 34
ActionActionm') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2013, n. 37
ActionActionn') Legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4
ActionActiono') Decreto del Presidente della Provincia 25 luglio 2014, n. 26
ActionActionp') Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 5
ActionActionq') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3
ActionActionDISPOSIZIONI GENERALI SULLE COMPETENZE
ActionActionAZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE
ActionActionORGANI E VERTICE DELL’AZIENDA SANITARIA
ActionActionORGANIZZAZIONE DELL’AZIENDA SANITARIA
ActionActionDISPOSIZIONI GENERALI
ActionActionSETTORE SANITARIO
ActionActionArt. 19 (Settore sanitario)
ActionActionArt. 20 (Dipartimenti e altre forme di  collaborazione aziendale)
ActionActionArt. 21 (Dipartimento di prevenzione)  
ActionActionArt. 22 (Assistenza sanitaria territoriale)
ActionActionArt. 23 (Assistenza ospedaliera)
ActionActionArt. 24 (Presidi ospedalieri)
ActionActionArt. 25 (Coordinamento sanitario nei comprensori  sanitari e dirigenza medica di area territoriale e di presidio ospedaliero)  
ActionActionArt. 26 (Coordinamento tecnico-assistenziale nei comprensori sanitari e dirigenza tecnico-assistenziale di area territoriale e di presidio ospedaliero)
ActionActionArt. 27 (Consiglio dei sanitari)  
ActionActionArt. 28 (Comitato etico per la sperimentazione clinica)
ActionActionArt. 29 (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)
ActionActionArt. 30 (Promozione della ricerca e della formazione nell’Azienda Sanitaria)
ActionActionSETTORE AMMINISTRATIVO
ActionActionDISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE
ActionActionr') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 4
ActionActions') Decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2017, n. 21
ActionActiont') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27
ActionActionu') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28
ActionActionv') Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 30
ActionActionw') Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2017, n. 33
ActionActionx') Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2017, n. 35
ActionActiony') Decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2017, n. 37
ActionActionz') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2019, n. 28
ActionActiona'') Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2020, n. 2
ActionActionb'') Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2020, n. 3
ActionActionc'') Decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2020, n. 37
ActionActiond'') Decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2020, n. 43
ActionActione'') Decreto del Presidente della Provincia 4 febbraio 2021, n. 4
ActionActionf'') Decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29
ActionActiong'') Decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2022, n. 21
ActionActionh'') Decreto del Presidente della Provincia 16 giugno 2023, n. 14
ActionActioni'') Decreto del Presidente della Provincia 2 agosto 2023, n. 21
ActionActionj'') Decreto del Presidente della Provincia 8 settembre 2023, n. 32
ActionActionk'') Decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2023, n. 33
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico