(1) I servizi di linea di esclusivo interesse comunale sono finanziati al 70 per cento dei costi netti del servizio dalla Provincia di Bolzano e al 30 per cento dai comuni interessati. 13)
(1-bis) Qualora il servizio di linea di esclusivo interesse comunale assuma anche i compiti del servizio di trasporto scolastico, i costi aggiuntivi delle corse previste prevalentemente per alunni e alunne possono essere sostenuti interamente dalla Provincia, in deroga al comma 1. 14)
(2) Per i servizi di linea integrativi, esclusi i servizi turistici, la Provincia di Bolzano può partecipare al finanziamento del servizio nella misura del 50 per cento dei costi netti del servizio, qualora affidati tramite procedure ai sensi della normativa sugli appalti pubblici. 15)
(3) Per i servizi di linea integrativi turistici possono essere concessi contributi a favore dei soggetti richiedenti fino al 50 per cento dei costi netti del servizio, qualora affidati tramite procedure ai sensi della normativa sugli appalti pubblici. 16)