(1) Nell’Azienda Sanitaria è istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce il Comitato per le pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di genere, del quale assume tutte le competenze e funzioni previste dai contratti collettivi o da altre disposizioni.
(2) La composizione, le competenze e il funzionamento del Comitato sono definiti dai vigenti contratti collettivi.
(3) Il Comitato unico di garanzia rimane in carica per la durata di cinque anni.