(1) Spettano alla Provincia la determinazione dei criteri dell'organizzazione dei servizi e delle attività destinate alla tutela della salute e per il finanziamento delle aziende ed istituzioni sanitarie pubbliche e private, le attività di indirizzo tecnico, di promozione e di sostegno a favore delle istituzioni medesime, nonché il controllo sulla gestione. Spettano inoltre alla Provincia la promozione del controllo e la valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie rese dalle istituzioni accreditate. Per l'espletamento di tali compiti l'amministrazione provinciale si può avvalere di esperti esterni che possono provenire anche dall'estero.
(2) Al fine di garantire il coinvolgimento e la partecipazione allo sviluppo delle politiche sanitarie della Provincia, le parti sociali nonché gli enti e le associazioni attive nell’ambito sanitario vengono preventivamente informati e sentiti in merito alle modifiche normative nonché ad altre riforme di particolare rilievo che interessano il campo delle politiche sanitarie. 61)