(1) Il Dipartimento di prevenzione è la struttura organizzativa dell’Azienda Sanitaria preposta a svolgere le funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica a livello aziendale.
(2) In base alla definizione dei livelli essenziali di assistenza, fatte salve le competenze del servizio veterinario provinciale di cui alla legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e alla legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche, il Dipartimento di prevenzione esercita le seguenti funzioni:
- coordinamento delle prestazioni di prevenzione, promozione e tutela della salute erogate dalle strutture organizzative del Dipartimento nonché degli interventi non erogati direttamente, mediante lo sviluppo di una rete di collegamenti fra il Dipartimento e i diversi erogatori di prestazioni;
- prevenzione e controllo della diffusione delle malattie infettive e parassitarie nella popolazione;
- prevenzione e controllo dei fattori di rischio presenti negli ambienti di vita e di lavoro;
- sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
- tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale e non animale;
- sanità pubblica veterinaria, compresa la sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie, farmacovigilanza veterinaria, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, tutela igienico-sanitaria dei mangimi;
- tutela della salute nelle attività sportive;
- promozione della salute e prevenzione delle malattie cronico-degenerative in collaborazione con gli altri servizi e dipartimenti aziendali.
(3) Il Dipartimento dispone di strutture organizzative che si occupano almeno delle seguenti materie:
- igiene e sanità pubblica;
- prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- igiene e sicurezza degli alimenti di origine non animale e della nutrizione;
- igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale;
- sanità animale;
- igiene degli allevamenti, dei mangimi e delle produzioni zootecniche;
- medicina dello sport.
(4) La direttrice/Il direttore del Dipartimento di prevenzione è nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale per un periodo non superiore a cinque anni; l’incarico è conferito ad una persona scelta tra le direttrici e i direttori di struttura complessa del Dipartimento con almeno cinque anni di anzianità di servizio in tale funzione. La direttrice/Il direttore del Dipartimento di prevenzione risponde alla direttrice/al direttore generale dell’assetto organizzativo, della gestione nonché del perseguimento degli obiettivi aziendali, in relazione alle risorse assegnate. La direttrice/Il direttore del Dipartimento di prevenzione esercita potere di coordinamento nonché attività di supporto nei confronti delle direttrici e dei direttori di struttura semplice e complessa del Dipartimento.
(5) Alla direttrice/Al direttore del Dipartimento di prevenzione compete in particolare, in base alle risorse assegnate con gli atti aziendali di pianificazione strategica e di programmazione annuale nonché agli obiettivi concordati con la direttrice/il direttore generale, l’efficiente ed efficace erogazione delle prestazioni sanitarie di competenza del Dipartimento di prevenzione nonché la negoziazione e valutazione degli indirizzi, obiettivi, attività e risorse con i responsabili delle strutture del Dipartimento. Alla direttrice/Al direttore del Dipartimento di prevenzione compete inoltre la funzione di coordinamento delle prestazioni di prevenzione, promozione e tutela della salute erogate dalle strutture organizzative del Dipartimento e degli interventi non erogati direttamente, mediante lo sviluppo di una rete di collegamenti fra il Dipartimento e i diversi erogatori di prestazioni in ambito preventivo, interni ed esterni all’Azienda Sanitaria.
(6) Il modello organizzativo del Dipartimento di prevenzione è disciplinato dall’Azienda Sanitaria nell’atto aziendale, conformemente alle direttive emanate dalla Giunta provinciale.