1. Ai fini della formazione della graduatoria per i trasferimenti vengono attribuiti d’ufficio 6 punti per ciascun anno di servizio ai sensi dell’articolo 28.
2. Per le situazioni familiari sono attribuiti i seguenti punti, considerando quale data di riferimento il termine per la presentazione delle domande di trasferimento:
a) per ciascun figlio convivente con meno di 4 anni: 4 punti;
b) per ciascun figlio convivente da 4 a 14 anni: 3 punti;
c) per ciascun figlio convivente da 14 a 18 anni: 2 punti;
d) per l’assistenza di ogni persona convivente, dichiarata non autosufficiente ai sensi della vigente normativa provinciale o statale, anche in aggiunta ai punti sopraccitati: 6 punti.
3. In caso di parità di punteggio ha la precedenza il personale con il maggior punteggio attribuito per i figli conviventi. In caso di ulteriore parità di punteggio ha la precedenza il personale con l’età anagrafica maggiore.
4. Per l’attribuzione del punteggio connesso con la situazione familiare ai sensi del comma 2, il personale interessato, anche nel caso dell’inserimento d’ufficio nella graduatoria dei trasferimenti, deve comunicare le relative informazioni alla direzione delle scuole dell’infanzia di appartenenza nel termine stabilito per la presentazione delle domande di trasferimento. Nel caso contrario sono attribuiti solo i punti per l’anzianità di servizio.