(1) Presso l’Azienda Sanitaria è istituito il Consiglio dei sanitari, composto dalla direttrice sanitaria/dal direttore sanitario con funzioni di presidente, dalla direttrice/dal direttore tecnico-assistenziale, dalla direttrice/dal direttore dell’Unità organizzativa per il governo clinico nonché dai seguenti membri elettivi:
(2) Alle riunioni del Consiglio dei sanitari partecipa, in qualità di uditore, un medico libero professionista in rappresentanza delle strutture sanitarie private con cui sono state stipulate convenzioni.
(3) La Giunta provinciale stabilisce i criteri di elezione del Consiglio dei sanitari, sentite le organizzazioni sindacali. Le modalità di funzionamento del Consiglio dei sanitari nonché il rapporto con gli altri organi e organismi aziendali sono disciplinati nell’atto aziendale.
(4) Il Consiglio dei sanitari è un organismo interno dell’Azienda Sanitaria e dura in carica cinque anni. Il Consiglio dei sanitari è convocato per la sua prima riunione dalla direttrice/dal direttore generale dell’Azienda Sanitaria. Esso svolge funzioni di consulenza tecnico-sanitaria e fornisce pareri alla direzione aziendale per le attività tecnico-sanitarie di particolare rilievo organizzativo, individuate dalla Giunta provinciale. Il Consiglio dei sanitari esprime il suo parere entro 15 giorni dalla relativa richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole.