(1) Nell’Azienda Sanitaria è istituito, quale organismo indipendente, il Comitato etico per la sperimentazione clinica. Esso ha il compito di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone che partecipano alle sperimentazioni cliniche, e di fornire pubblica garanzia di tale tutela.
(2) La nomina, la composizione e il funzionamento del Comitato etico per la sperimentazione clinica sono disciplinati con regolamento di esecuzione, in osservanza dei principi stabiliti dalla normativa statale.