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v) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 211)
Modifiche di leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, enti locali, cultura, beni archeologici, ordinamento degli uffici, personale, ambiente, utilizzazione delle acque pubbliche, agricoltura, foreste, protezione civile, usi civici, mobilità, edilizia abitativa, dipendenze, sanità, sociale, lavoro, patrimonio, finanze, fisco, economia e turismo

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 1 del B. U. 25 ottobre 2016, n. 43.

Art. 11  (Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, “Disposizioni sulle acque”)

(1) Nel comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, le parole: “dalla Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole: “dal Direttore dell’Agenzia provinciale per l’ambiente”.

(2) L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 18 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito: “I divieti, i vincoli e le limitazioni all'uso necessari per il raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui al comma 2 dell'articolo 15 sono stabiliti con regolamento di esecuzione, in base a una proposta elaborata entro sei mesi da un gruppo di lavoro tecnico composto dai direttori, o rispettivi delegati, dell'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche, della Ripartizione provinciale Agricoltura, del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano e dell'associazione degli agricoltori più rappresentativa sul territorio provinciale, nonché da uno dei direttori dei Servizi di Igiene e Sanità pubblica dell’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, in rappresentanza dei Servizi stessi, o da un suo delegato.”

(3) L’articolo 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 19 (Scavi e prelievi di acqua sotterranea)

1. Il prelievo e l’utilizzo dell’acqua di falda, lo scavo al livello della falda acquifera, l’abbassamento artificiale del livello freatico e lo sfruttamento della geotermia sono soggetti alla procedura di approvazione sui diritti delle acque ai sensi della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. La procedura di approvazione sui diritti delle acque di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:

  1. trivellazioni di sondaggio per indagini geologiche o idrogeologiche, anche con prove di pompaggio finalizzate a determinare le caratteristiche idrogeologiche del sottosuolo;
  2. affioramenti d’acqua sotterranea derivanti dalla costruzione di fabbricati e impianti;
  3. emungimenti d’acqua sotterranea allo scopo esclusivo di abbassamento temporaneo del livello di falda con una quantità media d’acqua inferiore a 50 litri al secondo, autorizzati dal sindaco del comune competente per territorio;
  4. emungimenti d’acqua sotterranea allo scopo esclusivo di abbassamento temporaneo del livello di falda con una quantità media d’acqua superiore a 50 litri al secondo, autorizzati dall’ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche;
  5. impianti per l’utilizzo del calore del sottosuolo senza emungimento d’acqua, fino a una profondità di 200 metri dal piano di campagna o con una potenza termica non superiore a 100 chilowatt.

3. Per gli impianti di cui al comma 2 non devono essere corrisposti canoni di utilizzo ai sensi della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifiche.

4. Gli affioramenti e gli emungimenti d’acqua sotterranea di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), devono essere eliminati il più presto possibile, adottando tutte le misure di precauzione per evitare un inquinamento dell'acqua sotterranea e per non compromettere le utenze idriche circostanti.

5. Gli impianti per l’utilizzo del calore del sottosuolo di cui al comma 2, lettera e), devono essere realizzati secondo il procedimento e le norme tecniche stabilite dalla Giunta provinciale.

6. In caso di utilizzo d’acqua sotterranea in zone idrogeologicamente non conosciute, in caso di incertezza rispetto alla quantità e alla qualità dell’acqua sotterranea individuata o di possibile danneggiamento delle utenze idriche esistenti, l’ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche, conclusa la procedura di approvazione di cui al comma 1, può prescrivere l’esecuzione di una trivellazione di prova. L’assessore provinciale competente può rilasciare la concessione all’utilizzo dell’acqua in base alle nuove informazioni così ottenute.”

(4) L’articolo 20 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 20 (Istruttoria)

1. La domanda, corredata della documentazione prescritta, va presentata all'ufficio competente per la gestione delle risorse idriche dell’Agenzia provinciale per l’Ambiente, il quale provvede alla sua pubblicazione per 15 giorni presso la propria sede, nonché all'albo comunale del comune ove sono previste le opere e a quello degli altri comuni eventualmente interessati. Non sono ammesse domande concorrenti.

2. Con un’utenza d’acqua sotterranea concessa a scopo irriguo e antibrina possono essere irrigate ulteriori aree, a condizione che l’aumentato prelievo d’acqua non pregiudichi la falda acquifera o i pozzi circostanti e che venga presentata all’ufficio competente per la gestione delle risorse idriche dell’Agenzia provinciale per l’Ambiente una denuncia, nella quale vanno indicate le particelle fondiarie aggiunte, la loro superficie e i rispettivi proprietari. In questo caso il singolo proprietario è responsabile per la parte di impianti presenti sul proprio terreno.”

(5) Nel comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, le parole: “11 maggio 1999” sono sostituite dalle parole: “3 aprile 2006”.

(6) Nel comma 1 dell’articolo 38 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, le parole: “24 luglio 1998, n. 7” sono sostituite dalle parole: “5 aprile 2007, n. 2”.

(7) Nel comma 2 dell’articolo 38 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, le parole: “unitamente alla domanda di concessione edilizia” sono soppresse.

(8) Nel comma 4 dell’articolo 38 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, le parole: “di concessione edilizia” sono soppresse.

(9) Nel comma 5 dell’articolo 38 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, le parole: “di cui all’articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7” sono sostituite dalle parole: “di cui all’articolo 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2”.

(10) Nel comma 12 dell’articolo 39 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, le parole: “all’articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7” sono sostituite dalle parole: “all’articolo 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2”.

(11) Nel comma 3 dell’articolo 45 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, le parole “nonché il modulo di registrazione” sono soppresse.

(12) Nel comma 2 dell’articolo 53 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, il numero: “54” è sostituito dal numero: “55”.

(13) Nel comma 4 dell’articolo 53 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, dopo la parola: “reflue” vengono aggiunte le parole: “in rete fognaria”.

(14) Le lettere o) e p) del comma 1 dell’articolo 57 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, sono così sostituite:

“o) chiunque contravviene alle disposizioni relative alle sistemazioni idrauliche delle acque superficiali e alla tutela delle relative aree di pertinenza di cui all’articolo 48, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro;

p) chiunque contravviene alle disposizioni in materia di bacini artificiali e di restituzioni di acque di cui all’articolo 49, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 2.500,00 euro a 7.500,00 euro;”

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