(1) Nel verbale sono riportate le operazioni compiute dall’ufficio elettorale di sezione. Il verbale contiene in ogni caso i seguenti dati:
(2) I dati possono essere trasmessi all’ufficio elettorale centrale, oltre che come documentazione cartacea, anche in via telematica secondo modalità da stabilirsi a cura della struttura provinciale competente in materia elettorale.