(1) Nel testo tedesco, alla fine del numero 4) della lettera i) del comma 2 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è aggiunta una virgola.
(2) Il numero 6) della lettera i) del comma 2 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:
“6) analisi biomolecolari di acque reflue e campioni ambientali;”.
(3) Nel testo tedesco, alla fine del numero 4) della lettera k) del comma 2 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è aggiunta una virgola.