(1) Le lettere da f) a i) del comma 1 e la lettera b) del comma 2 dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, sono abrogate.
(2) Dopo l'articolo 36 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è inserito il seguente articolo:
“Art. 36-bis Ispettorato del lavoro
1. L'Ispettorato del lavoro ha le seguenti competenze:
a) nell’ambito della tutela sociale del lavoro:
1) vigilanza sull’osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ovvero dei contratti collettivi e degli altri contratti di lavoro sotto il profilo della tutela sociale del lavoro, incluse l’assicurazione e la contribuzione obbligatoria, in tutti i settori economici;
2) assistenza amministrativa e svolgimento di indagini e notifiche delegate dalla Procura della Repubblica, da organi dell’Unione europea, altri Stati membri, ministeri e altri organi di vigilanza statali o regionali nel settore della legislazione sociale;
3) vigilanza sui patronati;
4) informazioni in materia di legislazione sociale e del lavoro;
5) funzioni di polizia giudiziaria e amministrativa nel settore di competenza;
b) nell’ambito della tutela tecnica del lavoro:
1) vigilanza sull’osservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro e sull’igiene del lavoro in tutti i settori economici;
2) vigilanza sull’osservanza delle disposizioni sulla protezione delle lavoratrici e dei lavoratori e dei soggetti assimilati da radiazioni radioattive e ionizzanti;
3) vigilanza sullo stato e sui controlli di sicurezza di impianti e depositi pericolosi (direttiva Seveso), impianti elettrici, ascensori, apparecchi a pressione, generatori di vapore, attrezzature di lavoro e dispositivi di sicurezza;
4) inchieste sugli infortuni sul lavoro;
5) assistenza amministrativa e svolgimento di indagini e notifiche delegate dalla Procura della Repubblica, da organi dell’Unione europea, altri Stati membri, ministeri e altri organi di vigilanza statali o regionali nel settore della sicurezza del lavoro e della tutela della salute sul luogo di lavoro;
6) informazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
7) funzioni di polizia giudiziaria e amministrativa nel settore di competenza;
c) nell’ambito amministrativo:
1) autorizzazioni e convalide riguardanti la tutela sociale del lavoro, comprese la tutela della maternità e della paternità nonché dei minori sul luogo di lavoro;
2) notifiche e autorizzazioni riguardanti la sicurezza del lavoro e l’igiene del lavoro;
3) conciliazioni monocratiche, procedimenti sanzionatori amministrativi, ricorsi amministrativi, e procedimenti giudiziari riguardanti la tutela sociale del lavoro, la sicurezza del lavoro e la tutela della salute sul luogo di lavoro;
4) esami di idoneità e abilitazione di consulenti del lavoro, conduttrici e conduttori di generatori di vapore, manutentrici e manutentori di ascensori, verificatrici e verificatori di attrezzature di lavoro;
5) certificazione dei contratti di lavoro, attestazione della regolarità dei rapporti di lavoro nel settore del trasporto di persone e di merci, nonché verifica dei requisiti delle cittadine e dei cittadini non comunitari per l’accesso all’attività autonoma e libero-professionale;
6) accertamento della rappresentatività sindacale a livello provinciale;
7) abilitazione di organizzazioni ed enti alla formazione nel settore della sicurezza del lavoro;
8) segreteria del Comitato provinciale di coordinamento per la salute e sicurezza sul lavoro;
9) iniziative per l’informazione, sensibilizzazione e promozione della sicurezza del lavoro nonché dei rapporti di lavoro regolari;
10) onorificenze per meriti di lavoro.”.