(1) La Provincia esercita sulle proprie società in house, singolarmente o congiuntamente ad altre amministrazioni pubbliche, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può essere esercitato anche tramite una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dalla Provincia.
(2) La Provincia esercita il controllo di cui al comma 1 stabilendo disposizioni direzionali vincolanti, al fine di uniformare l’attività gestionale della società in house ai propri indirizzi; tale controllo si esplica mediante specifici poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario.
(3) Ferme restando le disposizioni dello statuto e dei patti parasociali, le società in house sottopongono all’approvazione preventiva della Provincia e delle altre amministrazioni pubbliche socie i seguenti atti:
- il piano industriale, il piano economico-finanziario e il budget previsionale;
- il piano del fabbisogno di personale e la dotazione organica complessiva;
- il piano degli investimenti, con indicazione delle fonti di copertura e dell’eventuale quota di finanziamento provinciale;
- gli impegni di spesa di importo superiore a 1 milione di euro;
- le alienazioni di beni patrimoniali strumentali alla gestione di servizi pubblici affidati dalla Provincia.
(4) Il controllo di cui al presente articolo è esercitato dalla struttura organizzativa competente per materia, singolarmente o congiuntamente alle altre amministrazioni pubbliche. In quest’ ultimo caso il controllo analogo è di norma esercitato mediante l’istituzione di un apposito comitato con funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo in cui sono rappresentate tutte le amministrazioni pubbliche che condividono il controllo.